Chiusura comunità per anziani illegittima per difetto di istruttoria e contraddittorio (TAR Lazio n. 7 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’ordinanza con cui il Comune dispone la chiusura di una comunità alloggio per anziani priva di titolo autorizzativo espresso quando l’amministrazione ometta la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990 e non valuti le deduzioni dell’interessato, non ricorrendo alcuna situazione di imminente pericolo per la salute degli ospiti. Il difetto di istruttoria e la obliterazione delle garanzie procedimentali viziano l’azione amministrativa, aggravati dal ritardo pluriennale dell’ente nell’esercizio dei doveri di vigilanza. Il carattere reversibile delle criticità igienico-sanitarie riscontrate e l’assenza di urgenza impongono di consentire al gestore di interloquire prima dell’adozione della misura ablativa.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una comunità alloggio per anziani con capacità di dieci ospiti, avviata nel 2016 sulla base di una S.C.I.A. che il Comune, con determinazione del 19 luglio 2016, aveva indicato come iter amministrativo da seguire per l’apertura delle strutture socio-assistenziali. La Regione Lazio, con nota del 28 settembre 2018, ha poi precisato che l’attività può essere esercitata solo previo rilascio di un provvedimento autorizzativo espresso ai sensi della L.R. n. 41/2003.
Dopo un sopralluogo dell’A.S.L. del maggio 2020, che accertò l’assenza del titolo autorizzativo, e un ulteriore sopralluogo del settembre 2024, il Comune ha adottato l’ordinanza che ordina il trasferimento degli ospiti e la chiusura della struttura. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo difetto di istruttoria, violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, difetto di proporzionalità e lesione dell’affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa sfavorevole alla ricorrente: la struttura deve reputarsi priva del necessario titolo autorizzativo espresso, poiché la S.C.I.A. non è sufficiente per esercitare la delicata attività di comunità alloggio per anziani. La società non può quindi invocare il consolidamento degli effetti della segnalazione ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 4, della legge n. 241/1990.
Tuttavia il ricorso è accolto sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria e della violazione delle garanzie partecipative. Il Comune, dopo aver ricevuto la segnalazione dell’A.S.L. nel giugno 2020, ha lasciato trascorrere quasi quattro anni, sollecitando solo nel gennaio 2024 la documentazione necessaria al rilascio del titolo. Per quattro anni l’ente ha omesso le funzioni di vigilanza e controllo prescritte dall’art. 12 della L.R. n. 41/2003.
La relazione dell’A.S.L. del settembre 2024 ha riconosciuto che la struttura risultava pulita e in buone condizioni igienico-sanitarie, indicando criticità emendabili e proponendo la chiusura non in ragione delle disfunzioni, ma dell’assenza del titolo autorizzativo. Il Collegio sottolinea come il parere igienico-sanitario richiesto fosse funzionale proprio all’emissione di quel titolo.
Secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata, compresa la decisione del Cons. Stato, Sez. III, n. 7758 del 2024, la comunicazione di avvio è necessaria e il privato deve poter interloquire sugli elementi che avrebbero potuto orientare diversamente l’amministrazione. Nel caso concreto la ricorrente ha assolto all’onere di indicare tali elementi, non potendo essere pretermessa nella fase procedimentale.
Il Collegio esclude che ricorressero le eccezioni all’obbligo di comunicazione, non emergendo alcuna situazione di imminente pericolo per l’incolumità o la salute degli ospiti. L’ordinanza è pertanto annullata, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa da adottarsi nel rispetto dei principi enunciati, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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