Tardiva impugnazione delle fatture GSE e difetto di periculum sulla compensazione degli extraricavi (TAR Lombardia n. 756 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare, la mancata percezione di incentivi connessi alla produzione di energia rinnovabile non è di per sé idonea a compromettere la sostenibilità economica di un’impresa operante nel settore agricolo, non integrando il requisito del periculum in mora. Il pregiudizio di natura prettamente economica è comunque suscettibile di integrale ristoro in caso di esito favorevole del giudizio, rendendo pertanto superflua la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati. L’impugnazione degli atti del GSE è tardiva laddove la comunicazione di inclusione nel perimetro applicativo dell’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022 e le fatture emesse risalgano a oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso. È altresì dubbia la riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo degli avvisi di pagamento, degli avvisi di compensazione e delle fatture del GSE.
Il Fatto
Una società agricola, titolare di un impianto funzionale alla propria attività, impugnava dinanzi al TAR Lombardia una pluralità di atti emessi dal GSE, tra cui avvisi di pagamento, avvisi di compensazione e fatture, tutti riconducibili all’applicazione del prelievo sugli extraricavi di cui all’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022. La ricorrente contestava la debenza delle somme richieste e chiedeva la restituzione degli importi già compensati, deducendo la lesione del proprio diritto alla percezione della tariffa incentivante originariamente pattuita. Il ricorso era notificato dopo il ricevimento di una comunicazione di inclusione nel perimetro degli impianti interessati e di diverse fatture, alcune delle quali risalenti al 2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata l’istanza cautelare, ha preliminarmente rilevato come il ricorso abbia principalmente ad oggetto atti del GSE rispetto ai quali è perlomeno dubbia la diretta impugnabilità e la riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo. Tale circostanza, pur non determinando una declaratoria di inammissibilità in sede cautelare, incide sulla valutazione del fumus boni iuris.
Il Tribunale ha poi evidenziato l’evidente tardività dell’impugnazione in relazione alle fatture ricevute oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso e, soprattutto, alla nota del GSE dell’8 luglio 2022, recante la comunicazione di inclusione dell’impianto della ricorrente nel perimetro applicativo dell’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022. Tale nota costituiva l’atto presupposto idoneo a far sorgere l’interesse ad agire, con la conseguenza che l’odierna impugnativa si rivela tardiva.
Quanto al periculum in mora, la domanda cautelare non risulta assistita dal relativo requisito, poiché la mancata percezione di incentivi, sebbene derivante dalla compensazione operata dal GSE, non può ritenersi di per sé idonea a compromettere la sostenibilità economica di un’impresa operante nel settore agricolo. Il Collegio ha inoltre osservato che, in considerazione del tempo di maturazione delle pretese inerenti al prelievo sugli extraricavi, l’onere di qualificata diligenza gravante sull’operatore imponeva di approntare per tempo le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare la situazione.
Infine, il pregiudizio lamentato, di natura prettamente economica, è stato ritenuto suscettibile di integrale ristoro nell’eventualità di esito favorevole del giudizio, circostanza che esclude l’urgenza di una tutela interinale. Il TAR ha conseguentemente respinto la domanda cautelare, compensando eccezionalmente le spese di fase trattandosi di impianto funzionale all’attività agricola svolta dalla ricorrente.
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Nota della Redazione
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