Silenzio inadempimento sul riconoscimento del titolo di sostegno estero (TAR Lazio n. 245 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio inadempimento dell’amministrazione si configura quando sia stata presentata una formale istanza e sia spirato il termine di conclusione del procedimento senza che l’amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso. Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, il termine complessivo è desumibile dal combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, e approda a un massimo di quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. Accertata la sussistenza dell’obbligo di provvedere, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di emanare un provvedimento espresso entro un termine congruo, tenuto conto della natura seriale del contenzioso, e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.

Il Fatto

La parte ricorrente ha adito il TAR Lazio con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno, conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente.

La domanda era stata presentata il 26 aprile 2025. Decorso il termine di conclusione del procedimento, la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inerzia e la condanna dell’amministrazione a provvedere. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del quadro normativo di riferimento. Quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti di ogni ordine e grado conseguiti in altro Stato membro, l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha poi assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.

Per ritenere sussistente l’obbligo di provvedere, il Tribunale richiama la regola consolidata: è necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’amministrazione. Nel caso di specie entrambi i presupposti risultano integrati.

Il Collegio ricostruisce il termine applicabile. A fronte della domanda del 26 aprile 2025, l’amministrazione non risulta essersi pronunciata, con violazione sia del termine generale di trenta giorni della legge n. 241/1990, sia del termine specifico di materia. L’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 prevede che l’autorità competente provveda con proprio atto nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il comma 2 del medesimo articolo fissa in trenta giorni il termine per accertare la completezza della documentazione e richiedere le eventuali integrazioni. Il termine complessivo entro cui doveva essere emesso il provvedimento conclusivo approda dunque al massimo a quattro mesi.

Alla data di proposizione del ricorso tale termine era scaduto, senza che fosse adottato – non emergendo dagli atti elementi probatori contrari – il provvedimento finale espresso. Sussiste pertanto il silenzio inadempimento. Il Tribunale ordina al Ministero di provvedere sull’istanza entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, tenuto conto della natura “di massa” del contenzioso. Per il caso di persistente inadempienza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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