Verifica di anomalia e costi del personale nella gara di vigilanza (TAR Calabria n. 379 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di anomalia dell’offerta integra espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante e il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai soli casi di macroscopica illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione o valutazioni abnormi. La stazione appaltante non può ignorare le voci di costo che il concorrente ha autonomamente indicato in sede di offerta. Nel calcolo del costo della manodopera deve essere computata la maggiorazione per le festività lavorate prevista dal CCNL di settore, che costituisce costo diretto e obbligatorio distinto dall’incidenza delle festività retribuite non lavorate. La valutazione di congruità è operata singolarmente per ciascun offerente, in rapporto alla specifica struttura dell’offerta.
Il Fatto
Con sentenza del 10 febbraio 2025, n. 283 il TAR Calabria aveva annullato l’aggiudicazione alla società ricorrente del servizio di vigilanza presso le sedi universitarie, rilevando che la verifica di congruità non aveva tenuto conto dei rinnovi del CCNL sopravvenuti. La sentenza non è stata impugnata.
A valle di quella pronuncia, l’amministrazione universitaria ha rieseguito la verifica, ha ritenuto non congrua l’offerta della ricorrente e l’ha esclusa con decreto dirigenziale dell’11 luglio 2025, n. 1050, aggiudicando il servizio alla seconda classificata. La ricorrente ha impugnato il provvedimento con quattro motivi, deducendo la violazione degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50/2016 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità. L’aggiudicataria ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di impugnazione dell’aggiudicazione e per parziale contestazione dei rilievi plurimi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama il principio per cui l’esame delle giustificazioni offerte dal concorrente rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, con la conseguenza che il giudice può sindacare solo le macroscopiche illegittimità, senza sostituire il proprio giudizio a quello della stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. V, n. 7224 del 2025).
Quanto al primo motivo, il Collegio osserva che le voci di costo indicate dalla stessa ricorrente non potevano essere legittimamente ignorate in sede di verifica; inoltre, anche scomputandole integralmente, l’offerta resterebbe in perdita. Il secondo motivo è respinto sul rilievo che la maggiorazione per le festività è una compensazione separata e aggiuntiva richiesta dall’art. 116 del CCNL per il disagio di lavorare in un giorno festivo, distinta dalla riduzione delle ore teoriche annue operata dalle tabelle ministeriali. Il calcolo proporzionale dell’amministrazione non risulta irragionevole.
Il terzo motivo è rigettato: non contestate le modalità di determinazione del costo della formazione, una volta esclusi gli errori sulle altre voci, i costi formativi non risultano coperti dal corrispettivo offerto.
Quanto all’ultimo motivo, il Tribunale ribadisce che la valutazione di anomalia va operata singolarmente per ogni offerente, in correlazione con la struttura dell’offerta. Per l’aggiudicataria l’amministrazione ha stimato un costo del personale superiore a quello della ricorrente e le giustificazioni sul carburante e sulla formazione sono risultate convincenti; la dedotta sottostima di costi è rimasta meramente allegata. Le eccezioni di inammissibilità restano assorbite.
Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti costituite.
Nota della Redazione
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