Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio sul payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 1218 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in virtù del principio della domanda, il sindacato giurisdizionale resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Ove il ricorrente dichiari, prima della decisione nel merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati, il giudice non può decidere nel merito e deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La definizione in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.

Il Fatto

Una società operante nel settore della produzione e commercializzazione di dispositivi medici impugnava, con ricorso notificato nel novembre 2022, il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e consequenziali.

Con successivi motivi aggiunti la ricorrente estendeva l’impugnazione ai numerosi provvedimenti regionali e provinciali di attribuzione delle quote di ripiano, adottati in attuazione del menzionato decreto. In vista dell’udienza la parte depositava le attestazioni dell’avvenuto versamento delle somme nella misura ridotta prevista dalla normativa sopravvenuta e, all’udienza del 12 dicembre 2025, dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente e ne trae la conseguenza processuale. Poiché la domanda di annullamento non è più sostenuta dall’interesse del ricorrente, il giudizio non può essere deciso nel merito.

Il Tribunale richiama il principio per cui, in virtù del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Il giudice adito non ha alcuna possibilità di decidere nel merito ove la parte attrice, prima della delibazione, dichiari di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.

La decisione trova il proprio fondamento nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di improcedibilità. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa, citando in particolare Cons. Stato, Sez. V, n. 5113 del 2014, a conferma della costante affermazione del principio.

Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. La definizione in rito giustifica, infine, la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, in assenza di una Pronuncia di merito sull’anzidetta questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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