Silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo estero per il sostegno (TAR Lazio n. 2427 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra silenzio inadempimento la condotta dell’Amministrazione che, a fronte di una formale istanza di riconoscimento di un titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea, non adotti alcun provvedimento espresso entro il termine di conclusione del procedimento. Ai fini dell’accertamento dell’obbligo di provvedere è sufficiente la presentazione della domanda e la scadenza del termine, non essendo necessaria alcuna valutazione nel merito della fondatezza dell’istanza. Il termine è desumibile dal combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per il provvedimento di riconoscimento, elevabile a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. Accertato il silenzio, il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere con provvedimento espresso e nomina, per l’ipotesi di persistente inadempienza, il commissario ad acta.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per l’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell’Unione europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente.
La domanda era stata presentata il 4 luglio 2025. Secondo la ricorrente era spirato il termine di conclusione del procedimento, desumibile dal combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, pari a 120 giorni dalla presentazione dell’istanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente individuato l’autorità competente sul procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro. L’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 la identifica nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito per effetto dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
Quanto ai presupposti dell’obbligo di provvedere, il Tribunale ha ribadito che sono necessari e sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Non rileva, in questa sede, la fondatezza nel merito della pretesa sostanziale.
Nel caso concreto entrambi i presupposti risultano integrati. A fronte della domanda del 4 luglio 2025, l’Amministrazione non si è pronunciata, con violazione sia del termine generale di trenta giorni della legge n. 241/1990, sia del termine specifico di materia. L’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 prevede che l’autorità competente provveda con proprio provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il comma 2 stabilisce che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerta la completezza della documentazione e ne dà notizia all’interessato, richiedendo le eventuali integrazioni.
Il termine complessivo entro cui doveva essere emesso il provvedimento conclusivo è quindi di quattro mesi, nel caso di richiesta delle integrazioni. Alla data di proposizione del ricorso tale termine era scaduto e, non emergendo dagli atti elementi probatori contrari, non era stato adottato il provvedimento finale espresso. Sussiste dunque il silenzio inadempimento del Ministero resistente.
Accertato l’obbligo di provvedere, il Collegio ha ordinato l’emanazione di un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, tenuto conto della natura “di massa” dei procedimenti, connotati da un elevatissimo numero di richieste. Per il caso di persistente inadempienza ha nominato commissario ad acta il responsabile della struttura competente, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente in € 500,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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