Carta docente: il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza del Ministero (TAR Lombardia n. 2597 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme richieste dal creditore, così come calcolata, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.). La condanna al pagamento di somme di danaro contenuta in un provvedimento giurisdizionale non può essere eseguita nei confronti di un’Amministrazione dello Stato prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione, che tuttavia non aveva soddisfatto la pretesa. La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, dal momento che la pretesa era sorretta da idonea documentazione e non era stata adeguatamente contrastata dall’Amministrazione debitrice, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto: la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. I conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione resistente, se non nei limiti degli artt. 1282 e segg. cod. civ. e delle altre disposizioni di legge applicabili.
Il Giudice ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che le Amministrazioni dello Stato devono rispettare prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Alla luce di ciò, il TAR ha dichiarato l’inottemperanza dell’Amministrazione, assegnando un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel giudicato, degli accessori maturati e degli interessi legali successivi alla presentazione del ricorso. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, escludendo che gli sia dovuto alcun compenso trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. L’Amministrazione è stata infine condannata al pagamento delle spese di lite, distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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