Verifica anomalia possesso requisiti esecuzione e subentro contratto (TAR Lazio n. 3034 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di congruità dell’offerta disciplinata dall’art. 110 d.lgs. n. 36/2023 non può essere impiegata per anticipare alla fase di scelta del contraente il giudizio sui requisiti di esecuzione del contratto. Quando la stazione appaltante sottoponga a verifica la disponibilità delle dotazioni necessarie all’esecuzione, essa è onerata di provare, secondo lo standard dell’elevato grado di probabilità, che l’offerente non sarà in grado di munirsene nei tempi previsti. Il giudizio prognostico si muove nell’ambito della discrezionalità tecnica, sindacabile per macroscopica illogicità, erroneità fattuale o difetto di istruttoria. È illegittima l’esclusione fondata su rilievi pretestuosi, sulla valorizzazione di mere incongruenze documentali e sull’omesso approfondimento delle giustificazioni, tanto più quando la verifica sia stata disposta d’ufficio e dopo l’annullamento giurisdizionale di una precedente esclusione. La stazione appaltante che abbia reiteratamente concluso in modo illegittimo le proprie verifiche consuma il potere di dimostrare la non serietà dell’offerta.

Il Fatto

ATAC S.p.A. indice una gara per il sub-affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, suddivisa in due lotti. La ricorrente si colloca al primo posto in entrambi. Il RUP, pur escludendo la sussistenza dei presupposti dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023, dispone una verifica di serietà dell’offerta in ragione della portata strategica dell’affidamento; all’esito, la prima classificata viene esclusa e il lotto 1 è aggiudicato alla seconda graduata.

Con le sentenze n. 13505 e 13506 del 2025 il TAR annulla l’esclusione, stigmatizzando il rifiuto del contraddittorio, e ordina l’ulteriore corso della verifica anche nei confronti del concorrente subentrante. La seconda verifica si conclude con un nuovo provvedimento di esclusione, incentrato sulla presunta indisponibilità del parco mezzi, delle colonne di ricarica e delle infrastrutture entro il termine di avvio del servizio. La ricorrente impugna gli atti, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce i principi in materia di verifica dell’anomalia, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui il giudizio ha natura globale e sintetica ed è espressione di discrezionalità tecnica, insindacabile salvo manifesta irragionevolezza. Rileva però che tali principi vanno calibrati rispetto all’oggetto concretamente assunto dalla verifica: non un’offerta anormalmente bassa, ma il grado di probabilità dell’inadempimento sulla dotazione dei mezzi. Da qui l’onere, in capo all’amministrazione, di provare l’elevato grado di probabilità del futuro inadempimento.

Tale onere non è stato adempiuto. Quanto al parco mezzi, l’offerta commerciale del 13 ottobre 2024 è sottoscritta da entrambe le parti e testimonia la serietà dell’impegno; il termine di consegna di quattro mesi è stato concordato in funzione delle esigenze del committente e le condizioni generali prevedevano spedizioni anticipate, profilo del tutto ignorato dall’amministrazione. L’offerente non è del resto tenuto a vincolarsi in modo irrevocabile prima dell’aggiudicazione, né a ordinare i mezzi durante la verifica.

Le contestazioni sul numero dei mezzi sono pretestuose: l’offerta tecnica e quella commerciale indicavano 46 veicoli per i due lotti, dato confermato nei chiarimenti. Infondato anche il rilievo sul costo unitario, dal momento che l’offerta era stata giudicata non anomala rispetto al valore stimato e che la ricorrente ha distinto il costo di acquisto da quello imputabile alla commessa. Quanto alle colonne di ricarica, il preventivo firmato per accettazione costituisce proposta formale divenuta vincolante e attesta la disponibilità immediata del bene; la contestazione sulle tempistiche “da 2 a 5” è pretestuosa. Sulla infrastruttura elettrica, l’amministrazione si limita a reputare sottostimati i tempi senza indicare quelli che sarebbero stati necessari né confrontarsi con le obiezioni della ricorrente.

Il Tribunale ravvisa pertanto eccesso di potere e, in particolare, sviamento: la condotta complessiva non è stata tesa ad accertare in buona fede la serietà dell’offerta, ma a ricercare motivi per escludere un soggetto non gradito. Fondata anche la censura sulla mancata verifica nei confronti della seconda in graduatoria, in contrasto con il dictum delle precedenti sentenze e in violazione del principio di parità di trattamento.

Il ricorso è accolto: annullati l’esclusione e l’aggiudicazione, dichiarata l’inefficacia del contratto dal primo luglio 2026 e disposto, con la stessa decorrenza, il subentro della ricorrente per il periodo residuo, senza esame della domanda risarcitoria proposta in via subordinata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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