La riammissione postuma del concorrente non impone l’azzeramento della gara (TAR Emilia-Romagna n. 1372 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La riammissione alla gara di un concorrente illegittimamente escluso, disposta in autotutela correttiva dalla stazione appaltante a seguito dell’accertamento di un errore nel caricamento della documentazione, non impone l’azzeramento dell’intera procedura. Il rinnovo degli atti di gara può limitarsi alla sola offerta illegittimamente pretermessa, ad opera della medesima Commissione, anche quando le offerte economiche degli altri concorrenti siano già state conosciute. Il divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica va interpretato in senso non formalistico e non è violato dalla circostanza che documenti relativi all’offerta tecnica siano stati caricati nella busta virtuale contenente la documentazione amministrativa. Il ricorso avverso l’aggiudicazione è inammissibile per difetto di interesse quando il ricorrente lamenti esclusivamente la lesione dell’interesse finale al conseguimento del contratto, senza dedurre la lesione dell’interesse strumentale alla ripetizione dell’intera gara e senza fornire la prova di resistenza.

Il Fatto

L’Unione Valli Reno Lavino e Samoggia indiceva una procedura telematica per l’affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi comunali, suddivisa in tre lotti funzionali. All’esito della valutazione delle offerte tecniche, la controinteressata veniva esclusa per mancato superamento della soglia minima di sbarramento, non avendo la Commissione visualizzato le relazioni tecniche caricate in piattaforma. Accertato che i documenti erano presenti nel fascicolo digitale originario, la stazione appaltante revocava l’esclusione e riammetteva la società, disponendo la rivalutazione dell’offerta tecnica “nella sua interezza”. La Commissione procedeva quindi alla nuova valutazione e all’apertura della busta economica della riammessa, che risultava aggiudicataria di due lotti.

La ricorrente, già prima classificata nella graduatoria originaria, impugnava gli atti di aggiudicazione e gli atti prodromici alla riammissione, deducendo la violazione dei principi di segretezza e par condicio: la riammissione sarebbe avvenuta dopo la conoscenza delle offerte economiche degli altri concorrenti, alterando l’esito della procedura.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato che l’accertamento del gestore della piattaforma telematica aveva comprovato il caricamento originario dei documenti tecnici nella busta amministrativa, circostanza non smentita dalla ricorrente. La causa della collocazione erronea dei documenti — se errore del concorrente o malfunzionamento della piattaforma — non è stata ritenuta decisiva ai fini del decidere.

La decisione si concentra sul principio di conservazione degli atti di gara: in caso di vizio di un segmento procedimentale, va annullato solo tale segmento e non l’intera procedura, in coerenza con i principi di economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa. Ne discende la legittimità della riammissione, disposta a gara non ancora conclusa, nell’esercizio del potere di autotutela correttiva.

La Corte ha poi escluso la violazione del divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica, osservando che la controinteressata aveva inserito documenti dell’offerta tecnica nella busta virtuale amministrativa e che la Commissione aveva valutato l’offerta tecnica prima di aprire la busta economica della riammessa. Il divieto va letto in senso non formalistico e la circostanza del caricamento è di per sé priva di capacità invalidante.

Quanto all’interesse ad agire, il Collegio ha evidenziato la diversità tra l’interesse finale al conseguimento del contratto e l’interesse strumentale alla ripetizione dell’intera gara. La ricorrente ha chiesto solo l’annullamento dell’aggiudicazione e il conseguimento della commessa, senza dedurre la lesione dell’interesse strumentale e senza fornire la prova di resistenza. In applicazione del principio dispositivo, il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse e comunque infondato nel merito, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese in favore delle parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *