Interdizione ai lavori pubblici illegittima per l’impresa con attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III (TAR Lazio n. 13587 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici prevista dall’art. 27, comma 11, d.lgs. n. 81/2008 consegue esclusivamente all’operare nei cantieri temporanei o mobili in mancanza della patente a crediti o con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Nessuna disposizione ricollega la sanzione interdittiva alla sospensione cautelare della patente disposta dall’Ispettorato nazionale del lavoro per infortuni mortali o con inabilità permanente. Le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III non sono tenute al possesso della patente a crediti; pertanto, perdurando la validità dell’attestazione, la sospensione della patente resta priva di effetti sulla possibilità dell’impresa di operare in cantiere e non può legittimare l’adozione del provvedimento interdittivo.
Il Fatto
Una società, operante nella manutenzione e realizzazione di impianti idraulici e in possesso di attestazione SOA in classifica III, era stata destinataria di un provvedimento di sospensione della patente a crediti per la durata di un anno, adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro a seguito di un infortunio mortale in cantiere. Sulla base di tale presupposto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva disposto nei suoi confronti l’interdizione alla partecipazione ai lavori pubblici per la durata di sei mesi, ai sensi dell’art. 27, comma 11, d.lgs. n. 81/2008.
La società aveva impugnato il decreto dinanzi al TAR Campania – Napoli, che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, dinanzi al quale la causa era stata riassunta. La ricorrente contestava, tra l’altro, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di istruttoria e il mancato rilievo della propria condizione di impresa non obbligata al possesso della patente a crediti in ragione della qualificazione SOA.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rigettato le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Ministero, ritenendo legittima l’impugnazione proposta dal legale rappresentante della società in qualità di organo dell’ente collettivo, e sussistente l’interesse a contestare il provvedimento interdittivo per vizi propri, a prescindere dalla mancata impugnazione della sospensione della patente.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il sistema sanzionatorio delineato dall’art. 27 d.lgs. n. 81/2008, osservando che l’esclusione dai lavori pubblici è prevista solo per le ipotesi di operare in cantiere senza patente o con un punteggio inferiore a quindici crediti. Nessuna disposizione ricollega invece la sanzione interdittiva alla sospensione cautelare della patente conseguente a infortuni, essendo tale misura circoscritta alla temporanea sterilizzazione del titolo abilitativo.
La Corte ha altresì valorizzato la disposizione di cui all’art. 27, comma 15, d.lgs. n. 81/2008, che esenta dal possesso della patente a crediti le imprese dotate di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III. Tale esenzione, perdurando la validità dell’attestazione, rende del tutto irrilevanti le vicende afferenti alla patente a crediti sulla possibilità per l’impresa di operare nei cantieri, non potendo la sospensione di un titolo non dovuto produrre alcun effetto interdittivo sull’attività.
Il TAR ha infine rilevato il difetto di istruttoria del provvedimento ministeriale: l’Amministrazione aveva richiesto all’Ispettorato una conferma di tipo normativo sull’effetto della sospensione, senza approfondire la situazione peculiare della ricorrente, nei cui confronti il provvedimento sospensivo non aveva prodotto alcun effetto concreto sulla presenza in cantiere. Assorbiti i restanti motivi, il ricorso è stato accolto e il provvedimento interdittivo annullato.
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Nota della Redazione
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