Declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di pagamento parziale del payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 12776 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento volontario, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano, effettuato ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio. Detta declaratoria di improcedibilità prescinde dagli adempimenti comunicativi che la novella ha posto a carico delle Regioni e delle Province autonome per la cessazione della materia del contendere ex lege, atteso che la dichiarazione di avvenuto pagamento versata in atti dalla parte ricorrente rende palese l’assenza di un interesse attuale e concreto alla prosecuzione del giudizio. La pronuncia in rito assorbe ogni valutazione nel merito e comporta l’integrale compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui le Amministrazioni statali e regionali hanno definito i tetti di spesa regionali per i dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario, tramite il meccanismo del cosiddetto payback. Il ricorso era diretto avverso il decreto regionale di individuazione delle aziende fornitrici e degli importi di ripiano, nonché, per quanto occorrer possa, avverso gli atti ministeriali presupposti e connessi.

La ricorrente ha formulato censure deducendo sia vizi di illegittimità derivata dalle norme primarie disciplinanti la materia, sia vizi propri dei provvedimenti impugnati. Nel corso del giudizio, è intervenuto lo ius superveniens di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che ha ridefinito gli obblighi a carico delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018, consentendo l’assolvimento con il versamento della quota del 25 per cento degli importi. Con memoria depositata l’8.05.2026, la società ha dichiarato di aver versato detta quota e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la novella legislativa subordina la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex lege a specifici adempimenti comunicativi posti a carico delle Regioni e delle Province autonome. Detti adempimenti consistono nell’accertamento dell’avvenuto versamento e nella successiva comunicazione alla segreteria del TAR Lazio, non ravvisandosi nella fattispecie alcun riscontro in tal senso.

Tuttavia, il Collegio ha valorizzato la dichiarazione versata in atti dalla parte ricorrente, la quale ha espressamente dato atto di aver provveduto al pagamento della quota ridotta del 25 per cento. Da tale circostanza il Tribunale ha tratto la conseguenza della palese sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, atteso che l’integrale versamento dell’importo ridotto estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi ai predetti anni.

La pronuncia di improcedibilità è stata quindi adottata ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm., con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito. Il Tribunale ha, infine, disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia trattata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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