Verifica di indisponibilità e silenzio del Centro per l’Impiego nel nulla osta (TAR Toscana n. 1087 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in favore di uno straniero residente all’estero, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si perfeziona, ai sensi dell’art. 9, comma 5, lettera a), d.P.C.M. 27 settembre 2023, con l’assenza di riscontro del Centro per l’Impiego decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale. Né le norme primarie e secondarie né la Circolare congiunta prot. n. 5969 del 27 ottobre 2023 impongono che la richiesta sia trasmessa mediante PEC: anche l’invio tramite posta elettronica ordinaria è idoneo a far decorrere il termine. La revoca del nulla osta che si fondi sull’irrilevanza della trasmissione non certificata e sull’asserita tardività della verifica è pertanto illegittima, perché trascura il silenzio qualificato già maturato e l’esito comunque negativo della successiva ricerca.
Il Fatto
Il ricorrente, datore di lavoro domestico, presentava in data 4 dicembre 2023 sul portale ALI la domanda di nulla osta all’ingresso di una lavoratrice extracomunitaria, rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Firenze il 5 febbraio 2024. Con nota del 12 luglio 2024 l’Amministrazione comunicava l’avvio del procedimento di revoca, contestando la carenza documentale e l’irregolarità della verifica di indisponibilità, da effettuarsi esclusivamente tramite portale.
Integrata la documentazione, il 24 luglio 2024 lo Sportello disponeva la revoca definitiva del nulla osta, rilevando che la richiesta di personale al Centro per l’Impiego era stata effettuata correttamente via PEC solo il 22 febbraio 2024, dunque dopo la domanda di decreto flussi. Il ricorrente impugnava l’atto, con istanza cautelare accolta dal Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il motivo sulla ricostruzione del procedimento, muovendo dall’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, che impone la verifica preventiva presso il Centro per l’Impiego, e dall’art. 9, comma 4, d.P.C.M. 27 settembre 2023, che demanda a una circolare interministeriale l’individuazione della documentazione dimostrativa.
Il comma 5, lettera a), della stessa fonte secondaria qualifica come indisponibilità l’assenza di riscontro del Centro per l’Impiego decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale, mentre il comma 6 ne prevede l’autocertificazione ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000. La circolare attuativa richiede che il datore dichiari, al momento dell’istanza, di aver espletato la verifica.
Il giudice accerta che il ricorrente aveva trasmesso il modulo ANPAL al Centro per l’Impiego di Castelfiorentino il 2 novembre 2023, a mezzo di posta elettronica non certificata, e che nessuna risposta era intervenuta nei successivi trenta giorni. Al momento della domanda del 4 dicembre 2023, dunque, risultava integrata la fattispecie del silenzio qualificato e la dichiarazione resa nel portale era corretta.
La revoca si fondava sull’asserita irrilevanza di quell’invio e sulla considerazione del solo modulo via PEC del 22 febbraio 2024. Il Collegio ne rileva l’incoerenza con le fonti richiamate: nessun vincolo di PEC era previsto, il Centro per l’Impiego avrebbe dovuto esaminare la prima richiesta e la successiva comunicazione certificata era ultronea, pur avendo confermato l’assenza di lavoratori disponibili.
Quanto alla mancata forma dell’autocertificazione, il Tribunale osserva che l’Amministrazione non ne aveva fatto menzione nella motivazione e che il perfezionamento della verifica era comunque dimostrato per tabulas. Il secondo motivo è quindi fondato, con assorbimento delle ulteriori censure e annullamento dell’atto. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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