Terzo condono in area vincolata: il vincolo relativo osta alla sanatoria (TAR Sicilia n. 2255 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, e l’art. 24 della L.R. Sicilia n. 15/2004 ostano alla sanatoria delle opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, anche ove il vincolo sia di carattere relativo e non comporti inedificabilità assoluta. La Corte cost. n. 252/2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della L.R. Sicilia n. 19/2021, escludendo che l’applicabilità del condono in presenza di vincoli relativi rientri tra le varianti di senso del testo. Ne deriva che l’attività amministrativa di diniego è vincolata, con conseguente irrilevanza dei vizi di notifica, dell’omessa comunicazione ex art. 10-bis L. n. 241/1990 e della dedotta disparità di trattamento.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un immobile sito nel Comune di Lipari, presentava in data 10 dicembre 2004 istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 per lavori eseguiti prima del 31 marzo 2003, consistenti nella costruzione di un magazzino in muratura di pertinenza di un fabbricato abitativo. Essendo l’immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, con successive istanze del 2005 e del 2015 richiedeva alla Soprintendenza l’autorizzazione per le opere.
Con nota del 16 febbraio 2023 la Soprintendenza esprimeva parere contrario al mantenimento delle opere. Il ricorrente impugnava tale provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo vizi di notifica, violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990, difetto di motivazione, formazione del silenzio-assenso ex art. 17 L.R. n. 4/2003 e disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, la notifica eseguita presso il tecnico domiciliatario è corretta, avendo il ricorrente eletto ivi domicilio; in ogni caso il vizio di notifica rileva solo ai fini del decorso del termine per l’impugnativa, non della validità dell’atto. La motivazione per relationem, mediante richiamo alla circolare assessoriale n. 2/2022, è ammissibile ex art. 3, comma 3, L. n. 241/1990, essendo sufficiente la disponibilità dell’atto tramite accesso.
La seconda censura è infondata: nelle istanze di condono il preavviso di rigetto è irrilevante, data la natura vincolata del provvedimento, non potendo il contenuto dispositivo essere diverso da quello adottato ex art. 21-octies L. n. 241/1990.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina del terzo condono. L’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 richiede il concorso di condizioni tra cui il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo e la natura di opera di minore rilevanza. La Corte cost. n. 252/2022 ha chiarito che il rinvio dell’art. 24 L.R. Sicilia n. 15/2004 all’art. 32 citato riguarda anche i limiti di rilascio, tra cui il carattere ostativo del vincolo relativo.
Nel caso concreto il vincolo paesaggistico, apposto sin dal 1966, è antecedente alla realizzazione delle opere ed è tout court ostativo alla regolarizzazione, indipendentemente dal suo carattere relativo. La circolare n. 2/2022 ha dato applicazione al divieto di condonabilità in aree vincolate. Non sussistono i presupposti della sanatoria.
Quanto al silenzio-assenso ex art. 17 L.R. n. 4/2003, la norma concerne fattispecie di condono diverse e non è stato attivato il relativo procedimento. Infine, nessuna violazione del principio di uguaglianza è configurabile: a seguito della Corte cost. n. 252/2022 l’amministrazione non dispone più di alcun apprezzamento discrezionale. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.