Nozione di bosco e giardini privati nell’interpretazione dell’art. 2 d.lgs. 227/2001 (TAR Puglia n. 1087 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La definizione di bosco dettata dall’art. 2, comma 6, d.lgs. n. 227/2001, richiamata dall’art. 58 delle NTA al PPTR, non esclude in via generale i giardini pubblici e privati. L’eccezione dei “giardini pubblici e privati” è riferita esclusivamente all’elenco finale delle tipologie altrimenti assimilate a bosco e non alla definizione generale contenuta nella prima parte della disposizione. Il dato dirimente è la prevalenza della vegetazione arborea, di origine naturale o artificiale, unitamente al requisito dimensionale. La nozione di bosco ha natura prettamente normativa e prescinde dalla classificazione urbanistica e dalla eventuale pertinenzialità rispetto agli edifici. In difetto di definizione legale, il giardino si individua secondo il senso comune, come area in cui la componente ornamentale e la cura dell’uomo assumono rilievo funzionale ulteriore rispetto al valore estetico delle singole alberature.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di un’area nel territorio di Tricase, classificata nello strumento urbanistico in parte in zona B e in parte in zona C. Il PPTR della Regione Puglia qualifica l’area come bene paesaggistico del tipo “Bosco“.

Con istanza del 22 luglio 2021, proposta ex art. 104 delle NTA, i proprietari chiedevano la rettifica degli elaborati, sostenendo che si trattasse di un giardino privato e non di un bosco. La Regione comunicava i motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e, con nota prot. n. 5911 dell’8 luglio 2022, rigettava l’istanza richiamando l’art. 58 delle NTA. I ricorrenti impugnavano il diniego davanti al TAR, deducendo eccesso di potere per erronea presupposizione, carenza istruttoria e violazione dell’art. 2, commi 2 e 6, d.lgs. n. 227/2001.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari della Regione e le ritiene entrambe infondate. Quanto all’omessa notifica al Ministero della Cultura, l’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. impone la notificazione alla sola amministrazione che ha emesso l’atto impugnato, nella specie la Regione. Quanto alla tardività, il richiamo al PPTR è stato operato in via indiretta e i motivi non contengono censure specifiche alle previsioni del Piano: l’impugnativa si rivolge quindi al diniego di rettifica e risulta ammissibile e tempestiva.

Nel merito, la questione centrale riguarda la lettura dell’art. 2, comma 6, d.lgs. n. 227/2001. Secondo i ricorrenti la norma escluderebbe sempre i giardini privati dalla nozione di bosco. Il TAR non condivide questa impostazione: la categoria dei giardini non è richiamata in funzione di eccezione rispetto alla definizione generale, ma è correlata alla seconda parte della norma, ove il legislatore elenca le tipologie altrimenti assimilate a bosco.

Il percorso argomentativo si fonda sulla formulazione letterale della disposizione. Dopo la definizione generale e la prima elencazione delle aree incluse, compare una virgola, la congiunzione “e” e solo successivamente il riferimento ai giardini. Se il legislatore avesse voluto attribuire a tale ipotesi valore di eccezione generale, avrebbe collocato il richiamo subito dopo la definizione o a chiusura del periodo. L’interpretazione è coerente con la nozione regionale, ove rileva la prevalenza della vegetazione arborea e il requisito dimensionale, e con la natura normativa della definizione, non legata al solo dato naturalistico (richiamata TAR Toscana, Sez. III, n. 454 del 26 marzo 2019).

Il Collegio ritiene altresì congrua l’istruttoria, basata sui mappali e sulle immagini aeree. Anche a voler accedere all’opposta opzione ermeneutica, l’area non sarebbe qualificabile come giardino. La pertinenzialità rispetto agli edifici non è dirimente, ben potendo un’area boschiva assumere funzione pertinenziale. La vicinanza al centro abitato e la classificazione urbanistica non prevalgono sui vincoli paesaggistici. Dalla documentazione fotografica emerge una prevalenza di alberature lasciate al libero sviluppo, senza componenti ornamentali tipiche del giardino, mentre edifici, muro di cinta, sentieri e cisterna non incidono sulla caratterizzazione complessiva. Il ricorso è quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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