Verifica requisiti estesa oltre il primo graduato legittima nell’inversione procedimentale (TAR Toscana n. 391 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, nell’introdurre l’inversione procedimentale, non impone di limitare la verifica dei requisiti di ammissione al solo concorrente primo graduato. La stazione appaltante può legittimamente estendere il controllo ad altri offerenti, purché la legge di gara predetermini modalità ispirate a imparzialità e trasparenza. La scelta per sorteggio delle imprese da verificare costituisce il rimedio procedurale idoneo a tutelare la par condicio quando l’amministrazione conosce già le offerte economiche. La regressione procedimentale con rideterminazione della soglia di anomalia e ridefinizione della graduatoria è legittima se interviene prima dell’aggiudicazione. Il principio di invarianza della soglia di cui all’art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36 del 2023 opera solo successivamente al provvedimento di aggiudicazione.

Il Fatto

Con bando del 10 luglio 2025 il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria indice una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36 del 2023 per lavori di ristrutturazione del Palazzo di Giustizia di Firenze, con criterio del prezzo più basso. Il disciplinare prevede, per il caso di oltre 25 offerte, l’inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, con possibilità per la stazione appaltante di estendere la verifica dei requisiti a un massimo di dieci offerenti sorteggiati.

Presentate 228 domande, il seggio apre le offerte economiche e fissa la soglia di anomalia al 21,022%. La società poi ricorrente risulta prima graduata con il 21,021%. Dopo la verifica sulla documentazione amministrativa, uno dei dieci sorteggiati viene escluso per carenza dei requisiti. La soglia è quindi ricalcolata al 21,279% e l’aggiudicazione provvisoria passa a un’altra impresa. La ricorrente impugna i verbali e, con motivi aggiunti, il decreto di aggiudicazione definitiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente ricorso introduttivo e motivi aggiunti, che prospettano le medesime censure, e li respinge. Il nodo giuridico riguarda la portata dell’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, imponendo che il controllo avvenga in maniera imparziale e trasparente. La norma, osserva il Tribunale, non indica alcuna modalità specifica e non impone affatto di circoscrivere la verifica al primo graduato.

Il meccanismo dell’inversione procedimentale mira ad accelerare la scelta del contraente, riducendo i controlli rispetto alla procedura ordinaria. Tuttavia, proprio perché l’amministrazione conosce in anticipo tutte le offerte economiche, si determina uno squilibrio a sfavore di trasparenza e imparzialità, che deve essere controbilanciato da adeguati rimedi procedurali. In questa prospettiva, la verifica estesa a soggetti individuati mediante sorteggio è non solo legittima ma coerente con la par condicio tra i concorrenti.

Il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 77 del 2025, che ha ritenuto conforme a buon andamento l’introduzione di rimedi come il sorteggio delle imprese da sottoporre a verifica, e la giurisprudenza amministrativa sul potere di controllo dei requisiti anche nell’inversione procedimentale. La clausola del disciplinare, letta secondo i canoni ermeneutici degli artt. 1362 e ss. cod. civ., attribuisce alla stazione appaltante il potere di estendere il controllo a dieci operatori, con l’unico presupposto dell’inversione procedimentale, senza ulteriori giustificazioni.

Quanto alla rideterminazione della soglia di anomalia dopo l’esclusione dell’impresa priva di requisiti, la regressione procedimentale è ragionevole e necessaria a sterilizzare gli effetti distorsivi dell’offerta inammissibile. Il Tribunale esclude infine l’operatività dell’art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36 del 2023: il principio di invarianza della soglia rileva solo dopo l’aggiudicazione, mentre nella specie la regressione è intervenuta quando l’atto conclusivo non era ancora adottato. Le spese sono compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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