Voto solo al candidato Presidente non si trasferisce alla lista collegata (TAR Toscana n. 392 del 21.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di elezioni regionali, la mancata previsione, da parte della legge elettorale regionale, del trasferimento alla lista collegata dei voti espressi unicamente a favore del candidato alla Presidenza della Giunta costituisce espressione della voluntas legis di non attribuire automaticamente tali voti al gruppo di liste o alla coalizione di riferimento. Il principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit impedisce di estendere in via interpretativa un meccanismo di trascinamento non disciplinato dal legislatore regionale. Tale assetto normativo non determina alcun vulnus al diritto di voto di cui all’art. 48 della Costituzione, non essendo irragionevole la scelta di non assegnare alle liste i voti espressi solo per il candidato Presidente, poiché non è dimostrato che l’elettore abbia inteso, con quel voto, esprimere una preferenza anche per la lista che lo sostiene. Nel giudizio elettorale il ricorso è ammissibile se notificato ad almeno uno dei controinteressati, individuati nei candidati eletti che sarebbero direttamente pregiudicati dall’accoglimento.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato le operazioni elettorali del Consiglio Regionale della Toscana, contestando la determinazione della cifra elettorale del gruppo di liste al quale era collegata l’unica candidata alla carica di Presidente della Giunta regionale. Secondo la prospettazione attorea, i voti validi espressi esclusivamente a favore di tale candidata avrebbero dovuto essere sommati ai voti di lista, con conseguente superamento della soglia di sbarramento del 5% e attribuzione del seggio.
L’Ufficio centrale regionale aveva invece escluso il gruppo di liste dalla ripartizione dei seggi, sul presupposto del mancato superamento della soglia. Di qui l’impugnazione del verbale delle operazioni, del prospetto riepilogativo allegato e dei verbali di proclamazione degli eletti, con richiesta di correzione del risultato elettorale. In via subordinata i ricorrenti hanno sollecitato la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità della l.r. Toscana n. 51/2014 per lesione dell’art. 48 della Costituzione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto esaminato i profili preliminari. Ha dichiarato ammissibile l’intervento ad opponendum, riconoscendo all’interveniente la qualità di controinteressata sopravvenuta, ossia il soggetto il cui interesse alla reiezione può sorgere in un momento successivo alla proposizione del ricorso e che sarebbe legittimato all’opposizione di terzo.
È stata invece disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dal controinteressato. Richiamando l’art. 130, comma 3, c.p.a., il Collegio ha ribadito che il ricorso elettorale è ammissibile se notificato ad almeno uno dei controinteressati, individuati nei candidati eletti che riceverebbero pregiudizio dall’accoglimento. Nel caso concreto il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti del candidato eletto destinato a cedere il seggio, restando consolidata la posizione dei consiglieri eletti nelle liste collegate al Presidente eletto, beneficiarie del premio di maggioranza.
Nel merito, il Tribunale ha affrontato la questione centrale dell’interpretazione della legge elettorale regionale. I ricorrenti sostenevano una lettura simmetrica del meccanismo: così come le preferenze espresse solo per la lista si trasferiscono al candidato Presidente collegato, parimenti i voti espressi solo per il Presidente dovrebbero trasferirsi alla lista. Il Collegio ha respinto tale lettura.
Ha richiamato l’art. 14, comma 2, l’art. 16 e l’art. 18, comma 1, lett. b) della legge regionale, osservando che il legislatore toscano non ha disciplinato l’ipotesi del voto espresso unicamente per il candidato Presidente. Tale silenzio costituisce, per il Collegio, espressione della volontà di non attribuire quei voti al gruppo di liste collegato, in applicazione del brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. L’argomento è avvalorato dal confronto con la l.r. Veneto n. 5/2012, art. 20, comma 7, che invece prevede espressamente il meccanismo di ripartizione in favore delle liste collegate dei voti espressi al solo candidato Presidente: la mancata regolamentazione in Toscana ne conferma l’esclusione.
Il Tribunale ha poi escluso il prospettato vulnus al diritto di voto. Il voto libero, uguale e segreto di cui all’art. 48 della Costituzione non è compromesso, poiché non è irragionevole la scelta di non assegnare automaticamente alle liste i voti espressi solo per il candidato Presidente. La prospettazione attorea presuppone che chi vota per un candidato Presidente intenda per ciò solo esprimere una preferenza anche per la lista che lo sostiene, ma tale assunto non è dimostrato. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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