Revoca della gara per sopravvenuta disponibilità di professionalità interna legittima (TAR Veneto n. 506 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Anche nei procedimenti ad evidenza pubblica l’amministrazione conserva il potere di ritirare in autotutela gli atti di gara, non per necessità di correzione di illegittimità ma per ragioni di opportunità, purché fondate su un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione. La sopravvenuta disponibilità di una professionalità interna, idonea a ricoprire l’incarico prima non reperito, integra tale mutamento e giustifica la revoca della procedura. La scelta dell’amministrazione è espressione di discrezionalità e non è sindacabile nel merito, salvo i limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o violazione di legge. Il rigetto dei motivi aggiunti avverso la revoca determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Una stazione appaltante indice una procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi alla direzione lavori di un nuovo istituto penitenziario. Il criterio di selezione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Al termine delle operazioni, la commissione attribuisce punteggi differenziati con riferimento al sub-criterio relativo alle certificazioni di qualità, e la gara viene aggiudicata a un raggruppamento.
Il raggruppamento secondo graduato impugna l’aggiudicazione, contestando la valutazione delle certificazioni e la mancata valutazione di quelle possedute dallo stesso. Nelle more del giudizio, la stazione appaltante revoca l’intera procedura e nomina un direttore dei lavori interno, sopravvenuto disponibile. Il ricorrente impugna la revoca con due ricorsi per motivi aggiunti, censurando il difetto dei presupposti, il travisamento dei fatti e l’elusione dell’ordinanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio scrutinizza prioritariamente i secondi motivi aggiunti, incentrati sulla legittimità della revoca della procedura. Richiamando il principio secondo cui l’amministrazione può ritirare in autotutela bandi, operazioni di gara o aggiudicazione in presenza di vizi o di motivi di interesse pubblico che sconsigliano la prosecuzione, il Tribunale rileva che nella specie il ritiro è avvenuto per ragioni di opportunità, non già per supposta illegittimità degli atti.
Sul difetto dei presupposti, il Collegio osserva che il provvedimento di revoca esordisce evidenziando il carattere strategico dell’opera, la necessità di risposta all’emergenza carceri e l’avanzata esecuzione dei lavori, oltre al grave pregiudizio segnalato in sede cautelare per l’esigenza di evitare avvicendamenti tra operatori. La sopravvenuta disponibilità della professionalità interna integra il mutamento della situazione di fatto richiesto dall’art. 21-quinquies legge 241/1990. Il fatto che la disponibilità sia stata acquisita senza formalità non inficia la designazione, essendosi concretizzata nell’accettazione dell’incarico.
Sul travisamento dei fatti, il Tribunale ribadisce che la scelta del direttore dei lavori è espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile nel merito, e che gli atti versati in giudizio attestano un’esperienza in settore incompatibile con l’irragionevolezza dedotta, anche in considerazione della fine lavori prevista.
Quanto alla dedotta necessità di una struttura multidisciplinare, il Collegio sottolinea che la scelta ha condotto alla costituzione di un ufficio stabile e continuativo, rimodellato sul fine perseguito, elemento essenziale per scongiurare ulteriori ritardi. Non sono ravvisabili né ritardi eccessivi nell’azione amministrativa né la lamentata insanabile contraddizione interna circa la temporaneità dell’incarico.
Il rigetto dei motivi aggiunti determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese, misurando la soccombenza virtuale dell’amministrazione nel ricorso principale con la soccombenza del ricorrente sui motivi aggiunti.
Nota della Redazione
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