Verificazione della fotocopia disconosciuta, istanza tardiva e ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 33165 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di verificazione della scrittura privata prodotta in giudizio e tempestivamente disconosciuta dalla controparte deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie del giudizio di primo grado. Ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., non è ammissibile la proposizione in appello di una verificazione avente ad oggetto un documento prodotto e disconosciuto in prime cure. La parte che invoca il disconoscimento della conformità della copia all’originale non può limitarsi a dolersi dell’esito, ma deve dimostrare di avere ritualmente sollecitato il relativo subprocedimento e di avere interesse, non essendo configurabile alcun vizio del dispositivo quando l’affermazione del giudice non ne costituisce la ratio decidendi. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non può essere impiegato per ottenere un nuovo esame del merito.
Il Fatto
Una società e un socio convenivano in opposizione il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti per il pagamento di compensi professionali. Gli opponenti eccepivano di avere versato la maggior parte della somma in forza di un accordo di restituzione rateale, documentato da una scrittura privata, e producevano a sostegno un estratto dei pagamenti in copia fotostatica. I creditori disconoscevano il documento, contestandone l’alterazione in alcuni punti.
Il Tribunale rigettava entrambe le opposizioni, rilevando che l’originale non era mai stato prodotto e che la fotocopia disconosciuta non poteva formare oggetto di verificazione. La Corte d’appello dichiarava inammissibile l’appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento. I soccombenti ricorrevano per cassazione, censurando anche il capo sulle spese.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esamina la costituzione dei ricorrenti, rilevando che il ricorso è scrutinabile perché sottoscritto anche da un difensore cassazionista, munito di mandato: il ministero del secondo difensore, non abilitato, non ne determina l’inammissibilità.
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ. e l’erronea esclusione dell’istanza di verificazione della fotocopia. La Corte lo dichiara inammissibile: i ricorrenti non indicano le violazioni delle norme evocate, non dimostrano di avere proposto la verificazione sulla fotocopia e non ne illustrano il rigetto. L’affermazione del Tribunale, inoltre, non costituisce ratio decidendi, con conseguente difetto di interesse. Quanto alla mancata esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., la censura introduce un tema nuovo, estraneo al contraddittorio di merito e privo di pronuncia sul punto.
Il secondo motivo investe l’omesso esame di un fatto decisivo e la contraddittorietà della motivazione. La Corte ribadisce che la verificazione giudiziale deve essere proposta nel termine perentorio delle deduzioni istruttorie di prime cure (Cass. n. 16915 del 2011; Cass. n. 2411 del 2005) e che, per l’art. 345 cod. proc. civ., è inammissibile in appello. Le censure sulla produzione dell’originale in secondo grado e sull’onere probatorio a carico dei creditori sono inammissibili, perché non colgono la ratio della sentenza impugnata.
Le doglianze fondate sull’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. sono parimenti inammissibili: il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato da cui risulta, il quando e il come della sua discussione e la sua decisività (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014). Non sono “fatti” le argomentazioni difensive né gli elementi istruttori. È evidente il tentativo di ottenere un nuovo esame del merito.
Quanto all’ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ., il ricorso è proponibile solo per vizi propri di legge processuale, non per errores in iudicando o vizi di motivazione. La censura sulle spese è un non motivo, perché prospetta un effetto consequenziale all’accoglimento dei primi due. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e avviso ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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