Versamento ATM contestato: oneri probatori e quadratura di cassa (ABF Collegio di Napoli n. 643 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di malfunzionamento dell’ATM in occasione di un versamento di contante, sull’utilizzatore incombe l’onere della sola allegazione del disservizio, accompagnata dalla tempestiva segnalazione. Sull’intermediario grava invece l’onere di produrre documentazione sufficientemente esaustiva e intelligibile attestante la corretta operatività dello sportello, rappresentandone i relativi flussi informatici. A tal fine occorre il giornale di fondo, completo dell’intera giornata dell’operazione contestata, e la quadratura di cassa corredata dal verbale di verifica delle materialità, sottoscritto da chi effettua la verifica: solo tale verbale è idoneo a dimostrare l’assenza di eccedenze. Ove la quadratura confermi l’assenza di eccedenze, la prospettazione del mancato accredito resta non confermata e il ricorso va rigettato.

Il Fatto

Il ricorrente ha dedotto di aver versato euro 5.000,00 presso uno sportello ATM dell’intermediario e di aver visto contabilizzata a proprio favore la sola somma di euro 4.200,00. Secondo la prospettazione, successivamente al versamento l’apparecchiatura andava in avaria, con visualizzazione sul display del messaggio “servizi non disponibili per problemi hardware”, trattenendo la carta bancomat e acquisendo il denaro. Il giorno successivo il ricorrente apprendeva l’accredito della somma inferiore.

Previo reclamo riscontrato negativamente, il ricorrente ha chiesto la restituzione della differenza di euro 800,00. L’intermediario ha resistito chiedendo il rigetto, sostenendo che dalla quadratura contabile dello sportello non era emersa alcuna eccedenza riconducibile all’apparecchiatura.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama il pacifico orientamento dei Collegi territoriali in materia di disservizi degli sportelli automatici. La ripartizione degli oneri probatori è netta: all’utilizzatore basta allegare il malfunzionamento e segnalarlo tempestivamente; al prestatore del servizio di pagamento spetta invece dimostrare la corretta operatività dell’ATM con documentazione esaustiva e intelligibile.

La prova richiesta è articolata. Occorre il giornale di fondo, completo in relazione all’intera giornata dell’operazione contestata, che consente di verificare lo svolgimento regolare della transazione. Occorre inoltre la quadratura di cassa, completa di verbale di verifica sottoscritto da chi effettua il controllo delle materialità: secondo il Collegio è questo l’unico documento idoneo a verificare l’assenza di eccedenze.

Poiché in atti difettava la quadratura di cassa, il Collegio ha disposto una integrazione istruttoria, invitando l’intermediario a produrre copia del verbale di verifica della quadratura sottoscritto dagli addetti, con termine di quindici giorni e facoltà di controdeduzioni per il ricorrente.

All’esito, l’intermediario ha prodotto un documento che, pur privo della veste grafica di verbale, riporta la quadratura di cassa relativa al giorno successivo al denunciato malfunzionamento, sottoscritta dagli operatori addetti e recante il timbro della filiale. Il Collegio lo ritiene rispondente ai requisiti sostanziali e formali richiesti e da esso non emergono eccedenze.

Ne consegue che la prospettazione del ricorrente, secondo cui il malfunzionamento avrebbe determinato il mancato accredito di euro 800,00, risulta smentita dalle evidenze acquisite. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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