Deposito vincolato: il recesso anticipato richiede giusta causa o giustificato motivo (ABF Collegio di Napoli n. 642 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel deposito vincolato a tempo determinato, strutturato ai sensi dell’art. 69-bis, comma 1, lett. c), del T.U.B., il recesso anticipato del cliente è subordinato alla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, da intendere come sopravvenienze straordinarie e imprevedibili, tali da rendere ingiustificabile la permanenza del vincolo pattuito. Mere esigenze di liquidità, non supportate da alcuna evidenza probatoria, non integrano il presupposto contrattuale e la richiesta di svincolo si risolve in una violazione degli accordi. L’amministrazione straordinaria dell’intermediario non determina l’irricevibilità del ricorso, non essendo prevista dalle Disposizioni ABF alcuna causa di inammissibilità per tale ragione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un contratto di deposito vincolato sottoscritto nel maggio 2023 e di durata pari a 60 mesi, ha chiesto all’intermediario di esercitare il diritto di recesso, adducendo la sopravvenuta necessità di disporre del capitale per far fronte a spese impreviste, segnatamente il pagamento di imposte e di spese condominiali. L’istituto ha rigettato l’istanza, ritenendo insussistente un giustificato motivo.
Il cliente ha quindi adito l’Arbitro chiedendo la restituzione, totale o parziale, del capitale investito, pari a € 28.000,00. L’intermediario ha resistito, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per la propria sottoposizione ad amministrazione straordinaria e, nel merito, la natura restrittiva della clausola di svincolo anticipato. In sede di repliche il ricorrente ha prodotto un estratto conto da cui risultava un accredito di € 999,00, che la resistente ha qualificato come interesse netto relativo a un diverso deposito.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità, osservando che le Disposizioni ABF non prevedono alcuna irricevibilità dei ricorsi proposti nei confronti di soggetti sottoposti ad amministrazione straordinaria, richiamando sul punto un proprio precedente (Coll. ABF Napoli n. 10351/2022).
Nel merito, il contratto è stato qualificato come deposito nominativo con finalità di risparmio, vincolato e a tempo determinato, in forza del quale l’intermediario acquista la proprietà del capitale e si obbliga a restituirlo alla data di pagamento finale, riconoscendo gli interessi pattuiti. La pattuizione negoziale consentiva il recesso solo per giusta causa o giustificato motivo, espressione da riferire a sopravvenienze straordinarie e imprevedibili.
La richiesta del ricorrente risultava fondata su asserite esigenze di liquidità e priva di riscontri probatori. Il Collegio ha inoltre valorizzato la documentazione prodotta dalla resistente: un precedente rimborso anticipato già concesso nell’aprile 2024 su altro deposito, con liquidazione di complessivi € 7.259,71, e la titolarità di ulteriori rapporti vincolati, tra cui un deposito scaduto con capitale di € 30.000,00.
Tali circostanze, unite al difetto di prove su sopravvenienze peculiari, hanno reso priva di fondamento la domanda, che si sarebbe risolta in una violazione degli accordi pattuiti. Il ricorso è stato conseguentemente non accolto.
Nota della Redazione
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