Ricorso improcedibile per sopravvenuta inefficacia dell’atto regionale impugnato (TAR Lombardia n. 453 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per annullamento di un atto amministrativo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’atto impugnato sia stato privato di efficacia e sia rimasto del tutto inapplicato, così da risultare definitivamente improduttivo di effetti. La sopravvenuta inefficacia dell’atto, ove accertata, preclude ogni utilità della pronuncia di annullamento e determina il venir meno dell’interesse alla decisione. Il giudice amministrativo rileva d’ufficio il difetto sopravvenuto di interesse, anche su sollecitazione della difesa dell’amministrazione resistente. La declaratoria di improcedibilità non implica alcun giudizio sul merito della legittimità dell’atto. Sussistendo giusti motivi, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una struttura sanitaria, ha impugnato la D.G.R. della Lombardia n. X/5118 del 29.04.2016, nella parte in cui la Regione aveva introdotto criteri per la definizione dell’appropriatezza riabilitativa applicabili alle prestazioni erogate nell’anno 2016. Tali criteri prevedevano che i ricoveri considerati inappropriati fossero remunerati in misura dimezzata. La ricorrente ha chiesto l’annullamento della delibera e degli atti connessi e applicativi, tra cui il contratto integrativo sottoscritto con l’ATS della Città Metropolitana di Milano, nonché l’accertamento della nullità o inefficacia del contratto stesso nella parte in cui richiamava la delibera.
Con motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l’impugnazione alla circolare della Direzione Generale Welfare del 28 settembre 2016 e alla nota dell’ATS del 26 luglio 2016, recante proposta di revisione delle linee guida di codifica in riabilitazione specialistica. La controversia giunge alla decisione dopo che, nelle more del giudizio, la delibera impugnata è stata sospesa nella sua esecutività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che i criteri regionali impugnati sono identici a quelli dettati per le prestazioni dell’anno 2015 dalla D.G.R. n. X/4376 del 20.11.2015. Quest’ultima, nelle more del giudizio, è stata annullata con le sentenze del Tribunale nn. 830/2017, 832/2017 e 1460/2017.
Con la successiva D.G.R. n. X/6592 del 12 maggio 2017, a tutt’oggi vigente, è stata disposta la sospensione dell’esecutività della D.G.R. n. X/5118/2016, oggetto del presente giudizio. L’atto impugnato è dunque divenuto inefficace.
Il Tribunale osserva inoltre che, come dato atto dalla stessa ricorrente nella memoria finale, le prestazioni erogate non risultano abbattute in applicazione della delibera impugnata. Questa, pertanto, non ha ricevuto alcuna applicazione ed è attualmente improduttiva di effetti.
Su queste basi, il Collegio accoglie la richiesta della difesa regionale e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto diretto avverso un atto ormai definitivamente inefficace. La pronuncia non investe il merito della legittimità dell’atto, ma si fonda esclusivamente sul venir meno dell’utilità della decisione. Le spese del giudizio sono compensate per la sussistenza di giusti motivi.
Nota della Redazione
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