Estinzione del payback dispositivi medici per versamento del 25%: improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 7460 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento integrale della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del payback per dispositivi medici, effettuato ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2025, n. 119, determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., costituisce l’esito processuale conseguente alla dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti adottati, a livello ministeriale e regionale, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell’art. 18 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Con tali atti era stato accertato il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici per le annualità 2015-2018 e erano stati conseguentemente determinati e ripartiti, a carico delle aziende fornitrici, gli oneri di ripiano (c.d. payback).
In particolare, la società contestava la Determinazione dirigenziale n. 10 del 12.12.2022 della Regione Puglia e la successiva Determinazione dirigenziale n. 1 del 08.02.2023, con cui erano stati rideterminati gli importi dovuti, imponendo il pagamento della somma di € 171.637,16, oltre ai decreti ministeriali e all’Accordo del 7.11.2019 sottoscritto tra Governo, Regioni e Province autonome.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la società ricorrente aveva documentato di avere provveduto al versamento, in favore delle Regioni evocate in giudizio, degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2025, n. 119. Tale norma configura un meccanismo di definizione agevolata della pretesa sanitaria, fondato sul pagamento di una quota ridotta rispetto all’importo originariamente determinato.
La disposizione, come ricordato in sentenza, prevede che l’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali determini l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Si tratta di una causa di estinzione dell’obbligazione che opera sul piano sostanziale, con riflessi diretti sul processo pendente.
La società ricorrente, con atto depositato in data 11 gennaio 2026, aveva formalmente dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio in ragione delle documentate sopravvenienze. Il Collegio, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, ha preso atto della dichiarazione resa dalla parte.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La definizione in rito ha trovato giustificazione nella peculiarità delle sopravvenienze normative che hanno caratterizzato la controversia, determinando la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti.
Nota della Redazione
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