VIA e commissariamento: valutazione ambientale attuale e vincolo espropriativo (Cons. Stato n. 4257 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di impatto ambientale integrativa che, all’esito di una nuova istruttoria, confermi i dati ambientali e scientifici già acquisiti e ne verifichi l’attualità è da considerarsi globale e attuale, non parcellizzata, anche quando si riferisca alle modifiche progettuali intervenute, ove queste investano l’opera nella sua interezza. Rientra negli ampi margini di discrezionalità tecnica dell’amministrazione la valutazione di compatibilità ambientale, sindacabile solo per irragionevolezza o incompletezza manifeste. Per le infrastrutture strategiche commissariate ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 32 del 2019, il Commissario straordinario ha competenza derogatoria ad approvare il progetto anche ai fini ambientali, previa acquisizione dei relativi pareri. Il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità derivano direttamente dall’approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, con motivazione implicita nell’approvazione stessa.

Il Fatto

La società appellante ha impugnato la sentenza con cui il TAR Lombardia aveva accolto il ricorso del comitato civico e dei residenti contro l’ordinanza commissariale che approvava il progetto definitivo del quadruplicamento di una tratta ferroviaria, con raccordo verso lo scalo aeroportuale. L’opera rientra nel sistema infrastrutturale strategico ed è stata inclusa tra gli interventi commissariati.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto la valutazione ambientale carente sotto il profilo dell’attualità e della completezza, superati i limiti dei poteri sostitutivi del Commissario e illegittima la reiterazione del vincolo espropriativo per difetto di motivazione. Da qui l’appello principale della società e l’appello incidentale dei ricorrenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’appello principale e rigetta quello incidentale. Sul primo motivo, la Corte ritiene che la VIA integrativa del 2022 costituisca valutazione globale e attuale dell’impatto dell’opera. Le modifiche richieste in sede tecnica non erano localizzate, ma riguardavano l’intera infrastruttura: piano delle terre, impatto dei cantieri e misure di mitigazione investono il progetto nel suo complesso.

La conclusione del TAR è giudicata espressa in via astratta, senza esame completo del parere e senza indicazione puntuale delle omissioni rilevanti. Le valutazioni di compatibilità ambientale rientrano negli ampi margini di discrezionalità tecnica: la conferma dei dati del 2014, in assenza di significative modificazioni scientifiche, dimostra l’attualità della valutazione. La Corte richiama la propria recente pronuncia Cons. Stato, Sez. IV, n. 2948 del 2025 sulla logica derogatoria e acceleratoria del commissariamento.

Quanto al secondo motivo, l’art. 4, comma 2, del d.l. n. 32 del 2019 attribuisce al Commissario il potere di concludere il procedimento, previa acquisizione dei pareri in materia ambientale, culturale e paesaggistica. Escludere tale competenza comporterebbe una regressione procedimentale che la norma speciale intende evitare. Le questioni di costituzionalità sollevate sono manifestamente infondate, perché il giudizio ambientale non è espresso dal Commissario in via autonoma e il bilanciamento degli interessi è ragionevole.

Sul terzo motivo, il vincolo preordinato all’esproprio deriva direttamente dall’approvazione del progetto definitivo in forza dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006. Il procedimento era stato riavviato su tale base, con comunicazione di avvio dell’esproprio: si tratta di vincolo nuovo e autonomo, non di reiterazione. La motivazione analitica si richiede per i vincoli urbanistici, non per le opere la cui approvazione è equiparata ex lege all’apposizione del vincolo, essendo l’onere motivazionale assolto a monte dal legislatore.

L’appello incidentale è infondato. Nessuna elusione del giudicato discende dalle precedenti sentenze di annullamento, che avevano imposto solo la rinnovazione della VIA e fatto salvi gli ulteriori sviluppi procedimentali. La soluzione progettuale è stata ampiamente motivata. Il motivo sulla decadenza quinquennale della VIA è respinto perché il procedimento conserva carattere unitario e risale a epoca anteriore al d.lgs. n. 4 del 2008. Il Collegio esclude infine il conflitto di interessi del Commissario, potendo questi essere nominato nell’ambito di società a controllo pubblico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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