Revoca del permesso UE senza valutazione di pericolosità in concreto (TAR Puglia n. 1187 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condanna, anche irrevocabile, per reati in materia di stupefacenti integra di per sé causa ostativa al rilascio, al rinnovo e alla revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, e 9 del d.lgs. n. 286/1998. Il legislatore ha operato a monte una valutazione presuntiva di pericolosità, sicché l’amministrazione non deve procedere a un’autonoma valutazione della pericolosità sociale in concreto. La sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2012 non ha dichiarato illegittima l’intera disciplina, ma solo l’automatismo previsto dall’art. 1-ter, comma 13, lett. c), del d.l. n. 78/2009 in materia di regolarizzazione. Il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento costituisce requisito soggettivo non eludibile. La valutazione dell’amministrazione resta sindacabile sotto il profilo della congruità della motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, otteneva nel 2016 il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nel luglio 2019 ne chiedeva l’aggiornamento. Con provvedimento del 13 febbraio 2023, notificato il 3 aprile 2023, il Questore archiviava l’istanza e revocava il titolo, con invito a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni.

Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Puglia, deducendo violazione degli artt. 9 e 5 del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria. In sede cautelare la tutela veniva negata, prima con decreto presidenziale e poi con ordinanza della Sezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma integralmente le ragioni già espresse in sede cautelare. L’istruttoria della Questura aveva fatto emergere a carico del ricorrente sentenze di condanna per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale, un deferimento per maltrattamenti e l’applicazione di una misura coercitiva, oltre a un arresto in flagranza. A ciò si aggiungevano il licenziamento per giusta causa e la perdurante assenza di risorse economiche.

Il Tribunale richiama l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, che esclude dall’ingresso lo straniero condannato per reati in materia di stupefacenti o per i reati di cui all’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa richiamata, la norma non richiede l’accertamento in concreto della pericolosità sociale, avendo il legislatore già effettuato la valutazione presuntiva.

Il Collegio respinge la tesi secondo cui la Corte costituzionale n. 172 del 2012 avrebbe sconfessato i criteri di pericolosità presunta: la pronuncia ha censurato solo l’automatismo dell’art. 1-ter, comma 13, lett. c), del d.l. n. 78/2009. Richiama inoltre la Corte costituzionale n. 148 del 2008 e la n. 202 del 2013, che hanno ritenuto compatibili con la Costituzione le norme che vietano la permanenza per il solo fatto della commissione di determinati reati. La condanna per stupefacenti, non di lieve entità, ha dunque valenza ostativa ex sé, senza necessità di autonoma valutazione della pericolosità, che la Questura ha comunque esplicitato.

Quanto al ricongiungimento familiare, l’art. 5, comma 5, ultimo capoverso non trova applicazione, non risultando documentati legami familiari né condizioni di fragilità. Le censure sul preavviso di rigetto sono infondate, essendo la comunicazione recapita e non essendosi il ricorrente più presentato agli uffici. Assume valore dirimente, infine, la mancata dimostrazione dei mezzi di sussistenza, requisito non eludibile. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese e conferma del rigetto del patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 380 c.p.p.

Tutte le 154 sentenze sull'art. 380 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *