La variante che sposta un lotto tra comparti di lottizzazione è sostanziale e non può essere stralciata con procedura semplificata (TAR Sardegna n. 113 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La variante al piano di lottizzazione che comporti lo spostamento di un lotto da un comparto all’altro, incidendo sul dimensionamento volumetrico, sugli standard minimi e sulla perimetrazione complessiva, deve essere qualificata come variante sostanziale e non può essere approvata con il procedimento semplificato previsto per le varianti non sostanziali. La qualificazione in punto tecnico della natura della variante non costituisce esercizio del potere di valutazione di compatibilità con l’interesse pubblico, che resta devoluto al Consiglio comunale all’esito del procedimento ordinario. La fattispecie del c.d. lotto intercluso non è applicabile alle aree inserite in un piano di lottizzazione privo delle opere di urbanizzazione. La censura di disparità di trattamento richiede una prova rigorosa dell’assoluta identità delle situazioni di fatto. L’Amministrazione non è tenuta a valutare d’ufficio opzioni alternative non richieste dall’interessato in sede procedimentale.
Il Fatto
Un proprietario di un lotto sito in un comune sardo, inserito nel comparto B di un piano di lottizzazione, chiedeva all’Amministrazione l’approvazione di una variante non sostanziale finalizzata allo stralcio del proprio terreno dal comparto, ormai separato dal resto dell’area e circondato da opere di urbanizzazione, nonché la modifica della tipologia edilizia del fabbricato da realizzare. Il Comune respingeva l’istanza, qualificando la proposta come variante sostanziale, in quanto incidente sul dimensionamento volumetrico, sugli standard minimi e sulla perimetrazione complessiva del comparto. Il ricorrente impugnava il diniego, proponendo cinque motivi di ricorso, tra cui il difetto di competenza, la sussistenza dei presupposti per il lotto intercluso e la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato in via preliminare il motivo di incompetenza, ritenendolo infondato. Il provvedimento impugnato non ha esercitato il potere di valutazione di compatibilità della variante con l’interesse pubblico, ma si è limitato a qualificare la proposta come sostanziale, con la conseguente necessità di un diverso procedimento istruttorio da svolgere prima della sottoposizione della questione al Consiglio comunale.
Il Collegio ha poi escluso l’applicabilità della fattispecie del lotto intercluso, poiché tale istituto è riferibile a situazioni in cui l’area non sia inserita in un piano di lottizzazione, mentre nel caso di specie il terreno era pacificamente incluso nel comparto B del piano, ancorché privo di opere di urbanizzazione.
Quanto alla censura di irragionevolezza della scelta pianificatoria che aveva inserito il lotto nel comparto B anziché nel comparto A, essa è stata ritenuta infondata, in quanto la scelta del pianificatore è evidentemente discrezionale e non sono emersi sufficienti profili di illogicità. Il motivo centrale, concernente la motivazione del diniego, è stato respinto: la motivazione del Comune è stata giudicata congrue e ragionevole, atteso che la rimodulazione della localizzazione di un lotto all’interno del piano, in ragione della diversità di condizioni tra i comparti, si appalesa di natura sostanziale. Il ricorrente non ha fornito la prova del travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione, né può pretendere che la valutazione venga demandata a un verificatore o a un consulente tecnico d’ufficio per supplire all’onere di allegazione.
La dedotta disparità di trattamento è stata giudicata non sufficientemente determinata e specifica, non soddisfacendo i requisiti stringenti richiesti dalla giurisprudenza consolidata, che esige la prova rigorosa dell’assoluta identità delle situazioni di fatto. Infine, il motivo relativo alle opzioni alternative, quali la stipula di una convenzione stralcio, è stato respinto in quanto tali opzioni non erano state richieste in sede procedimentale, né il Comune avrebbe dovuto valutarle d’ufficio.
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Nota della Redazione
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