Responsabilità ambientale dell’amministratore e interesse del corresponsabile alla diffida (TAR Veneto n. 1529 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto già individuato dall’amministrazione come responsabile della contaminazione è titolare di un interesse legittimo pretensivo a che la stessa amministrazione svolga gli approfondimenti istruttori necessari a individuare eventuali altri corresponsabili, qualora abbia prospettato elementi concreti e non implausibili della loro responsabilità. L’obbligazione solidale di bonifica giustifica tale interesse anche quando il responsabile non abbia ancora sostenuto spese, non essendo indifferente anticipare per intero i costi del recupero ambientale. L’atto con cui l’amministrazione riscontra negativamente la diffida produce, in assenza di ulteriori indagini, un arresto procedimentale ed è pertanto autonomamente impugnabile. Nel merito, forme di responsabilità ambientale fondate sulla sola posizione rivestita sono inammissibili: il rapporto organico non basta a fondare la corresponsabilità dell’amministratore, occorrendo la prova di una condotta dotata di autonoma efficienza causale e dell’elemento soggettivo.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva uno stabilimento attivo dal 1967 al 2018, interessato da una nota contaminazione. Con provvedimento provinciale del 28 novembre 2023, adottato ai sensi degli artt. 244 e 245 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la ricorrente è stata individuata tra i soggetti responsabili dell’inquinamento, unitamente ad altre società e a persone fisiche che avevano rivestito ruoli di vertice.
Ritenendo che la responsabilità ambientale andasse riferita anche all’amministratore della società originariamente operante nel sito, la ricorrente ha diffidato la Provincia a individuarlo quale ulteriore corresponsabile. Con atto del 3 aprile 2024, l’amministrazione ha risposto che allo stato non sussistevano i presupposti per individuare altri responsabili. La società ha impugnato tale risposta, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere; sono intervenute ad adiuvandum due società già impegnate nel recupero ambientale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso. L’atto impugnato, non risultando ulteriori indagini dalla sua adozione, ha prodotto un arresto procedimentale, condizione che ne consente l’impugnazione autonoma secondo l’orientamento richiamato del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5540 del 2022.
Quanto all’interesse ad agire, il Tribunale ha affermato che il soggetto già individuato come responsabile è legittimato a sollecitare ulteriori approfondimenti istruttori, purché abbia offerto elementi concreti e non implausibili sulla possibile corresponsabilità di altri. Il principio della non illegittimità dei provvedimenti adottati solo verso alcuni responsabili, sancito dal Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5668 del 2017, non esclude tale interesse: l’obbligazione solidale è la medesima, e non è indifferente anticipare l’intero costo del recupero confidando in una futura rivalsa civile. Rileva il dato oggettivo dell’accertamento della responsabilità, non la convinzione soggettiva della ricorrente di esserne estranea.
Nel merito, richiamando le proprie pronunce e quelle del Consiglio di Stato, Sez. IV, nn. 4240, 4242, 4243, 4244, 4247, 4248 e 4249 del 2026, il Collegio ha escluso che si possano ammettere forme di responsabilità fondate sulla mera posizione rivestita. Il rapporto organico non basta a fondare la concorrente responsabilità dell’amministratore, occorrendo l’allegazione e la prova di un quid pluris: un’autonoma condotta, attiva od omissiva, dotata di efficienza causale nell’aggravare o nel non impedire il rischio di contaminazione, e un elemento soggettivo quanto meno sotto il profilo della colpa.
Su queste basi la ricorrente e l’interveniente non hanno dimostrato che la Provincia disponesse, alla data del 3 aprile 2024, di elementi decisivi tali da riferire la corresponsabilità all’amministratore. L’atto impugnato è stato quindi ritenuto legittimo e il rilievo è logicamente assorbente su tutte le censure.
Quanto agli interventi, il Tribunale ha qualificato quello della terza società come intervento litisconsortile ammissibile, in applicazione del principio dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2024, avendo l’interveniente interesse proprio a estendere la platea dei corresponsabili. L’intervento dell’altra società è stato invece dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo essa proposto ricorso autonomo avverso lo stesso provvedimento: non possono formarsi due giudicati tra le stesse parti sulla medesima questione. Il ricorso introduttivo e l’intervento della terza società sono stati respinti, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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