Carta del docente: il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta per l’ottemperanza (TAR Sardegna n. 364 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente di ruolo all’accredito del contributo sulla Carta elettronica del docente, una volta passata in giudicato, costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. La mancata esecuzione dell’obbligo di pagamento da parte dell’Amministrazione, anche se parziale e limitata al capitale, legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all’adempimento. L’attività commissariale, se affidata a un dipendente pubblico della stessa Amministrazione debitrice, non dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo per la formazione pari a euro 1.000,00, da accreditarsi tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato.
L’Amministrazione, tuttavia, non aveva dato integrale esecuzione al dictum giudiziale, limitandosi a liquidare le sole spese legali e lasciando ineseguita la condanna relativa al capitale. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione del Tribunale
Il collegio ha preliminarmente accertato che la sentenza azionata in ottemperanza fosse divenuta irrevocabile per mancata impugnazione ed ha verificato la sussistenza dell’inadempimento parziale dell’Amministrazione. Sebbene l’Avvocatura erariale avesse dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, alla camera di consiglio non erano stati forniti elementi utili a comprovare una tempestiva soluzione della controversia.
Il TAR ha pertanto ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento del ricorso, valorizzando la natura satisfattiva del giudizio di ottemperanza quale strumento per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale. La mancata esecuzione del giudicato, anche solo con riferimento al capitale, è stata qualificata come inadempimento rilevante ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., idoneo a giustificare l’intervento sostitutivo del giudice amministrativo.
Il Tribunale ha disposto la nomina del responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnando il termine di 60 giorni per l’adempimento. In ragione della natura pubblica del soggetto nominato, già inserito nella struttura del Ministero debitore, nessun compenso è stato liquidato per lo svolgimento dell’incarico. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 500,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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