Atti istruttori non impugnabili nel procedimento ex art. 51 d.lgs. n. 259/2003 (TAR Lazio n. 13565 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sono atti privi di autonoma efficacia lesiva e, come tali, non impugnabili separatamente dal provvedimento conclusivo, le note con cui l’amministrazione, nel procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 259/2003, dichiari l’improcedibilità di un’istanza e richieda integrazioni documentali, assegnando un termine per adempiere. La natura dell’atto va desunta dagli effetti giuridici concretamente prodotti, non dalla qualificazione formale utilizzata. Il potere di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio non è un atto dovuto od un’attività automatica, ma presuppone l’esercizio di un autonomo potere valutativo dell’amministrazione, che deve ponderare tutti gli interessi in conflitto, anche ai fini della scelta sull’opportunità di ricorrere allo strumento ablatorio.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle comunicazioni elettroniche presentava a Roma Capitale due istanze per ottenere l’apposizione di vincoli preordinati all’esproprio su alcune aree, ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 259/2003. L’amministrazione, con due note, dichiarava l’improcedibilità dell’istanza relativa ad una particella, in quanto di proprietà pubblica, e rappresentava criticità e carenze progettuali per le altre aree, richiedendo integrazioni documentali e chiarendo profili ostativi. La società impugnava tali note, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 e l’illegittimità dei dinieghi. Roma Capitale e la società proprietaria di parte delle aree eccepivano l’inammissibilità del ricorso per la natura non provvedimentale degli atti gravati.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo un consolidato orientamento, sono autonomamente impugnabili solo gli atti che producono una lesione immediata e concreta, mentre gli atti istruttori o endoprocedimentali vanno contestati unitamente al provvedimento conclusivo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 8027 del 2025; TAR Lazio, Sez. III, n. 8581 del 2025).
Nel caso di specie, le note impugnate, pur usando le parole “improcedibilità”, non contenevano una statuizione definitiva sulla pretesa, ma evidenziavano la necessità di integrazioni e assegnavano un termine di 30 giorni per gli incombenti. Tali atti, lungi dal concludere il procedimento, invitavano la parte ad interloquire, configurandosi come atti istruttori non aventi natura provvedimentale. La Corte ha precisato che la qualificazione formale utilizzata dall’amministrazione non è decisiva, dovendosi guardare all’effetto giuridico prodotto.
Quanto all’istanza sulla particella di proprietà pubblica, la censura è stata ritenuta inconsistente, difettando l’interesse concreto alla prosecuzione del procedimento. Sul punto, il Collegio ha respinto la tesi della ricorrente, affermando che l’apposizione del vincolo non può essere un esito automatico dell’iniziativa del gestore, permanendo in capo all’amministrazione un potere di valutazione circa la sussistenza dei presupposti e la concreta praticabilità della soluzione ablativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1249 del 2023).
Infine, la Corte ha distinto il precedente richiamato dalla ricorrente (TAR Lombardia, n. 3013 del 2026), riguardante un caso in cui l’istanza era corredata da piani particellari e la decisione era stata assunta all’esito dell’istruttoria, dalle peculiarità del caso di specie, caratterizzato da un’istanza su aree di notevole estensione e interessate da vincoli urbanistici. La necessità di acquisire elementi conoscitivi ha legittimato le richieste istruttorie. La peculiarità delle questioni ha giustificato l’integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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