Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 611 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è competente a conoscere dell’ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente al beneficio economico annuale della carta elettronica. Una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione legittima la nomina di un commissario ad acta. La misura compulsoria di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va quantificata secondo i criteri di non manifesta iniquità, con tetto massimo e parametrazione agli interessi legali. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro. Quel provvedimento aveva accertato il diritto al beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la “carta elettronica” del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per quattro annualità, con condanna dell’amministrazione all’erogazione del buono per complessivi 2.000,00 euro e al pagamento delle spese.

La sentenza, notificata per l’esecuzione il 13 marzo 2025, è passata in giudicato secondo la certificazione del competente ufficio. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha adempiuto, né ha proposto impugnazione. Da qui il ricorso, con richiesta di condanna, nomina di un commissario ad acta e fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo. L’amministrazione si è costituita con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali. È rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., oltre a quelli previsti dagli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. Risulta inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, imposto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Accertato il passaggio in giudicato e in assenza di prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che la prova dell’avvenuto adempimento dovrà essere depositata mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.

Il Collegio ha nominato sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente, con facoltà di delega, perché provveda in caso di perdurante inerzia entro un ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore, della scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario dovrà curare l’allocazione in bilancio della somma, ove manchi lo stanziamento, e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento.

Il Tribunale ha ribadito che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria. Il compenso del commissario, ove dovuto, sarà liquidato al termine dell’incarico.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento di una somma ulteriore ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’ha accolta nei termini seguenti. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm.. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’amministrazione inadempiente; il dies ad quem coincide con il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche in caso di insediamento del commissario, restando concorrente il potere di provvedere. Il limite massimo è fissato al 10% dell’importo dovuto, secondo i criteri delle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato n. 8/2021 e n. 7/2019. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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