VIA e osservazioni del proponente: obbligo di effettivo esame nella discrezionalità tecnica (TAR Sicilia n. 472 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di valutazione di impatto ambientale, la motivazione del provvedimento non deve confutare in modo puntuale ogni osservazione del privato, ma, a fronte di questioni connotate da alta discrezionalità tecnica, dal tenore complessivo delle argomentazioni della P.A. deve evincersi un effettivo esame delle ragioni formulate nell’ambito del contraddittorio predecisorio. Il richiamo alla sola esistenza di Nodi RES o zone cuscinetto non costituisce ragione automaticamente ostativa all’installazione di impianti da fonti rinnovabili. La mancata inclusione dell’area tra quelle idonee ex art. 20, comma 8, lett. c-quater), d.lgs. n. 199/2021 non implica la qualificazione dell’area come non idonea, occorrendo una specifica motivazione per la salvaguardia di interessi opposti. Il favor per la massima diffusione degli impianti FER impone un bilanciamento in concreto degli interessi.
Il Fatto
La società ricorrente presenta istanza per l’attivazione della procedura di VIA nell’ambito del PAUR, ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, per un progetto di impianto agrivoltaico di potenza rilevante e delle opere accessorie, da realizzare in un Comune della Sicilia centrale. I terreni individuati non ricadono in zone della Rete Natura 2000 e, sotto il profilo agronomico, risultano in parte abbandonati, incolti o lasciati al pascolo.
Con decreto assessoriale l’amministrazione regionale esprime giudizio negativo di compatibilità ambientale, recependo il parere sfavorevole della Commissione Tecnica Specialistica e il parere preventivo sulla VIncA. La società impugna il diniego davanti al TAR, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti, oltre alla violazione del principio di massima diffusione degli impianti FER. L’amministrazione si costituisce con memoria di mera forma, senza depositare gli atti del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra obbligo di confutazione analitica e obbligo di effettivo esame. Richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 7933 del 2024, il TAR chiarisce che la motivazione non deve replicare puntualmente ogni osservazione, ma deve comunque lasciar trasparire una qualche forma di esame effettivo delle ragioni dell’interessato, soprattutto quando la decisione involge discrezionalità tecnica. Nel caso concreto l’amministrazione, pur costituita, non ha provato di aver tenuto conto delle osservazioni, omettendo il deposito degli atti ex art. 46 c.p.a..
Il parere della CTS, che funge da motivazione per relationem, si fonda su una pluralità di circostanze ritenute ostative: la non qualificabilità dell’area come zona agricola degradata, la ricaduta in Nodi RES e zone cuscinetto, il parere contrario sulla VIncA, il richiamo ai vincoli del Codice dei Beni Culturali per i corsi d’acqua, l’estraneità alle aree idonee ex art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 e la non proporzionalità dei benefici ambientali rispetto agli impatti.
Su tali profili il Collegio rileva che le osservazioni depositate dalla ricorrente contengono soluzioni alternative o misure astrattamente idonee a superare le criticità. Il provvedimento e il parere richiamato non forniscono adeguata motivazione, costituendo sintomo della mancanza di un’effettiva valutazione. Quanto ai Nodi RES, la loro mera esistenza non è automaticamente ostativa.
Sul parametro delle aree idonee, il TAR richiama l’orientamento costante secondo cui l’art. 20, comma 8, lett. c-quater), d.lgs. n. 199/2021 individua le aree idonee mediante il criterio dei cinquecento metri dalle aree vincolate, senza introdurre preclusioni automatiche per le aree non incluse, posto che il comma 7 vieta di dichiararle non idonee in ragione della sola mancata inclusione. Solo la riserva di procedimento amministrativo consente il bilanciamento in concreto degli interessi, aderente alla specificità dei luoghi, nel rispetto del principio di massima diffusione degli impianti FER. Il mero richiamo alla condizione, privo di specifica motivazione, non può precludere l’esito positivo della procedura.
Il ricorso è dunque accolto e il provvedimento impugnato annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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