CILA-S dichiarata inefficace e sospensione dei lavori legittimi per difformità documentali (TAR Campania n. 1674 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di edilizia libera, la CILA non è soggetta al regime giuridico della SCIA e l’Amministrazione comunale non è titolare, in relazione ad essa, dei poteri inibitori e di secondo grado previsti dall’art. 19 l. n. 241/1990. L’atto con cui il Comune dichiara la CILA nulla, irricevibile o inefficace non ha valore provvedimentale, ma costituisce semplice avviso circa la non regolarità delle opere. Resta fermo il potere-dovere del Comune di verificare la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistico-edilizia e, ove accerti difformità tra lo stato dei luoghi e la documentazione allegata, di dichiarare l’inefficacia della CILA e di ordinare la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, senza che sia previsto alcun termine o procedimento particolare e fuori dall’ambito dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente presentava una CILA-S per lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico di un immobile ricadente in zona B2 del vigente strumento urbanistico. Il Comune dichiarava irricevibile la comunicazione, rilevando uno stato di fatto dell’immobile difforme dai riscontri effettuati a mezzo Google Earth e dal sopralluogo dell’ufficio tecnico, nonché una planimetria catastale non veritiera, e ordinava l’immediata sospensione dei lavori.
La ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo l’insussistenza di un potere inibitorio del Comune in materia di CILA-S e, in subordine, il difetto di motivazione e di istruttoria. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla questione della natura giuridica della CILA e dei poteri esercitabili dall’Amministrazione. Richiama l’orientamento che assimila la CILA alla SCIA, applicando i limiti dell’art. 19 l. n. 241/1990 e il richiamo all’art. 21-nonies, e l’orientamento opposto che nega tale equiparazione. Il Tribunale aderisce a quest’ultimo, osservando che manca nella normativa vigente qualsiasi riferimento ai poteri spettanti al Comune a seguito della comunicazione asseverata del privato.
La disciplina vigente e, in particolare, l’art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001 non prevedono alcuna procedimentalizzazione dell’attività di controllo comunale con riferimento ai poteri inibitori e di autotutela, come invece accade per la SCIA. L’atto con cui l’Amministrazione respinge la CILA non ha valore provvedimentale, ma di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria.
Permane tuttavia in capo al Comune il potere di verificare il contenuto della CILA per accertarne la conformità all’intervento. Se l’utilizzo non risulta legittimo, la CILA non può essere annullata o inibita, ma, in applicazione dei generali poteri di controllo dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, deve essere dichiarata inefficace, senza termine o adempimento, in vista della sospensione dei lavori e dei conseguenti provvedimenti repressivi.
Nel caso di specie il Comune ha esercitato il potere di vigilanza edilizia, rilevando la difformità tra lo stato dei luoghi preesistente e quello rappresentato negli elaborati grafici allegati alla CILA-S. L’istruttoria si è fondata su molteplici riscontri, tra cui la consultazione dei rilievi su Google Earth, il sopralluogo dell’U.T.C. e la mancata corrispondenza tra la planimetria catastale allegata e quella estratta dal sistema Sister. La ricorrente, dal canto suo, ha depositato una planimetria diversa da quella allegata alla CILA-S, rendendo impossibile ogni valutazione sulla contestata corrispondenza dei dati dichiarati.
Il Collegio esclude infine la configurabilità del vizio di nullità ex art. 21-septies l. n. 241/1990, poiché le ipotesi di nullità sono tassative e il difetto assoluto di attribuzione ricorre solo in caso di carenza di potere in astratto, evenienza non ravvisabile nella specie. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura interpretativa delle questioni.
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Nota della Redazione
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