Termini perentori della VIA e obbligo di provvedere del Ministero (TAR Sicilia n. 473 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale, espressamente qualificati come perentori dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, non possono essere elisi da difficoltà organizzative dell’amministrazione procedente, dalla numerosità delle istanze pendenti o dal criterio di priorità dei progetti di maggiore potenza. In presenza di una istanza del privato, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Il carattere perentorio dei termini risponde a un obbligo di provvedere che ha natura doverosa e che trova fondamento nell’art. 2 legge n. 241/1990. Il giudice amministrativo, accertata l’illegittimità del silenzio, assegna il termine per provvedere e nomina, in caso di persistente inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di un progetto di impianto agrivoltaico da realizzarsi in Sicilia. In data 20 ottobre 2023 ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 152/2006. Il Ministero ha comunicato la procedibilità dell’istanza; l’istruttoria tecnica è affidata alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
Secondo la ricorrente, erano pacificamente decorsi sia il termine per lo schema di provvedimento da parte della Commissione, sia quello per il provvedimento ministeriale. L’infruttuoso sollecito del 12 giugno 2024 ha preceduto il ricorso, con cui la società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna a provvedere entro un termine prefissato e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità o, in subordine, l’infondatezza, invocando il criterio di priorità dei progetti di maggiore potenza e l’elevato numero di procedure pendenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in termini generali il perimetro del ricorso avverso il silenzio, precisando che esso presuppone un comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato. L’obbligo di provvedere sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche quando ragioni di giustizia ed equità impongano una determinazione, così da consentire al privato di conoscere il contenuto delle scelte amministrative e di tutelarsi in giudizio.
Nel caso concreto vengono in rilievo i termini degli artt. 8, comma 2-bis, 24 e 25 d.lgs. n. 152/2006. L’art. 25, comma 7 qualifica espressamente perentori tutti i termini del procedimento di VIA, e tale carattere risulta coerente con il favor per le fonti rinnovabili, confermato dal Regolamento (UE) 2022/2577.
Il Collegio respinge l’argomentazione difensiva fondata sul criterio di priorità e sulla numerosità delle procedure. Un’adesione a tale tesi comporterebbe una sostanziale interpretatio abrogans delle previsioni sui termini procedimentali, qualificati perentori dallo stesso Legislatore. Le difficoltà organizzative costituiscono una questione interna alle amministrazioni, che non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno sforamento dei tempi normativamente imposti.
Quanto alla dedotta impossibilità di concludere autonomamente la VIA senza il concerto del Ministero della Cultura, il Collegio richiama l’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina: per le opere da realizzare in Sicilia le funzioni spettano all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Poiché la ricorrente ha agito solo contro il Ministero dell’Ambiente, nessuna statuizione può essere adottata contro l’Assessorato.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio ordina al Ministero di trasmettere all’Assessorato lo schema di provvedimento e di adottare il provvedimento di VIA entro 130 giorni, previa acquisizione del concerto; sul punto può operare l’istituto del silenzio-assenso di cui all’art. 17-bis legge n. 241/1990. In caso di persistente inerzia nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, con ulteriore termine di 130 giorni, restando impregiudicato il merito delle decisioni discrezionali.
Nota della Redazione
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