VIA, parere MiC tardivo e omesso preavviso di rigetto (TAR Calabria n. 1002 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale il parere del Ministero della cultura, pur tardivo, non dà luogo ad alcuna forma di silenzio-assenso di tipo orizzontale, avendo natura meramente devolutiva. L’equiordinazione tra il parere della Commissione tecnica del MASE e quello del MiC impone all’amministrazione procedente, in caso di valutazioni contrastanti, la rimessione della questione al Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400/1988, non già un diniego che attribuisca a una sola amministrazione un potere di veto paralizzante. Il parere negativo del MiC deve inoltre essere preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, poiché la perentorietà dei termini del procedimento di VIA esclude l’applicazione dell’art. 2, comma 8-bis, della stessa legge, ma non delle garanzie partecipative. La relativa pretermissione non è vizio meramente formale, ma sostanziale.
Il Fatto
La società ricorrente opera nel settore degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e aveva presentato istanza di VIA per un impianto eolico, con opere di connessione, ricadente nel territorio di diversi comuni calabresi. All’esito dell’istruttoria, la Commissione Tecnica del MASE rendeva parere negativo; il Ministero della cultura esprimeva a sua volta parere contrario in data 24 gennaio 2025, oltre il termine perentorio di venti giorni. Il MASE adottava quindi, il 3 marzo 2025, il provvedimento conclusivo di giudizio negativo di compatibilità ambientale, senza avviare alcuna interlocuzione preventiva con la ricorrente e senza rimettere il contrasto al Consiglio dei ministri.
La società impugnava il decreto e i pareri prodromici davanti al TAR Calabria, deducendo difetto di istruttoria, motivazione apparente, omesso esame della memoria partecipativa e violazione delle garanzie procedimentali. Un privato proprietario dei terreni interessati si costituiva quale controinteressato pretermesso e proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le questioni di rito. L’atto di intervento del controinteressato pretermesso è inammissibile per mancata notifica a tutte le parti intimate, come imposto dagli artt. 28 e 50 c.p.a.. Parimenti inammissibile è il ricorso incidentale: l’art. 42 c.p.a. impone la notificazione a tutte le controparti evocate in giudizio dal ricorrente principale, indipendentemente dalla loro costituzione, e non è ammessa l’integrazione del contraddittorio.
Nel merito il ricorso è fondato. Assume carattere dirimente e assorbente l’illegittimità del diniego fondato su un parere del MiC reso tardivamente, oltre il termine di venti giorni, e adottato senza il preavviso di rigetto né alcuna devoluzione al Consiglio dei ministri.
Quanto alla qualificazione del parere paesaggistico tardivo, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa, che gli attribuisce natura meramente devolutiva ed esclude il sorgere di un silenzio-assenso orizzontale. Il MASE avrebbe quindi dovuto, anziché negare la compatibilità ambientale, disporre la rimessione al Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400/1988. L’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 delinea infatti un procedimento pluri-strutturato in cui l’Autorità competente esprime il giudizio previo concerto del MiC, con conseguente equiordinazione delle due amministrazioni. La perentorietà di tutti i termini del procedimento, sancita dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, non richiama l’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990, escludendo l’inefficacia degli atti di assenso tardivi, ma non consente di attribuire al MiC un potere di veto paralizzante.
Merita poi accoglimento il motivo sulla violazione delle garanzie partecipative. Il parere negativo del MiC deve essere preceduto dalla comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990: l’art. 6, comma 10-bis, d.lgs. n. 152/2006 esclude tale adempimento per i procedimenti di VIA, ma non per il parere paesaggistico. Poiché i rilievi della Soprintendenza attengono ad aspetti eterogenei — profili architettonici e paesaggistici, localizzazione delle opere di connessione, espianto di ulivi, assenza di soluzioni alternative — l’apporto partecipativo della ricorrente si palesa proficuo. La sua pretermissione non è vizio formale, ma sostanziale. Il ricorso è accolto per quanto di ragione, con annullamento degli atti gravati e salvezza del riesercizio del potere.
Nota della Redazione
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