Rinnovo della notifica per il controinteressato residente all’estero nel giudizio amministrativo (TAR Lombardia n. 875 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 41, comma 4, cod. proc. amm., costituisce una forma extra ordinem di notifica che può essere disposta solo quando la notificazione nei modi ordinari risulti particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio o per la difficoltà di identificarle, presupposti che devono essere rigorosamente accertati. Il Regolamento (UE) n. 2020/1784, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 1393/2007, non si applica alla notifica di atti di natura amministrativa, trovando applicazione solo alle notifiche in materia civile e commerciale. Per la notifica del ricorso al controinteressato residente all’estero trovano applicazione gli artt. 142 cod. proc. civ. e art. 37 del d.lgs. n. 71/2011. L’oggettiva incertezza sulla disciplina applicabile alla notifica consente al giudice di disporre la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm., per consentire alla parte ricorrente di rinnovare la notificazione.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una procedura concorsuale indetta dal Politecnico di Milano per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato (RTT). Il ricorrente, collocatosi in quarta posizione nella graduatoria finale, ha impugnato gli atti della procedura, deducendo profili di illegittimità. Nel corso del giudizio cautelare, il patrocinio del ricorrente ha sollevato criticità in ordine alla notifica del ricorso effettuata nei confronti di uno dei controinteressati, residente all’estero, che era stata eseguita dall’Ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 18 del Regolamento UE n. 1784/2020, mediante spedizione di copia a mezzo raccomandata internazionale. Il ricorrente ha inoltre preannunciato la proposizione di motivi aggiunti avverso gli atti conosciuti solo a seguito del deposito in giudizio da parte dell’amministrazione resistente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente escluso che ricorrano i presupposti per la notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 41, comma 4, cod. proc. amm., richiamando la giurisprudenza secondo cui tale forma notificatoria rappresenta un’eccezione ai modi ordinari, offrendo minori garanzie di effettiva tutela giurisdizionale e di rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Nel caso di specie, difetta sia il presupposto dell’elevato numero dei destinatari, sia quello della oggettiva e comprovata difficoltà della loro identificazione.

Quanto alla disciplina applicabile alla notifica nei confronti del controinteressato residente all’estero, il Collegio ha aderito al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui il Regolamento (UE) n. 2020/1784 non si applica alle notifiche di atti di natura amministrativa, essendo limitato alle materie civile e commerciale. Ne consegue che, per la notifica del ricorso al controinteressato residente all’estero, trovano applicazione le regole ordinarie di cui agli artt. 142 cod. proc. civ. e 37 del d.lgs. n. 71/2011, relative alle notifiche presso i soggetti residenti all’estero tramite gli uffici consolari.

Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, il Tribunale ha rilevato che sussiste un’oggettiva incertezza sulla disciplina applicabile alla notifica in questione, tale da giustificare la rimessione in termini del ricorrente ex art. 37 cod. proc. amm., al fine di consentire la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti del controinteressato secondo le corrette modalità.

Quanto alla domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto che la sollecita definizione del giudizio nel merito rappresenti l’unica misura allo stato concedibile e idonea a tutelare adeguatamente le esigenze del ricorrente, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Ha pertanto disposto il rinnovo della notifica, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica, riservando ogni altra decisione al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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