Il termine perentorio della VIA PNRR e il concerto regionale in Sicilia (TAR Sicilia n. 1156 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale, espressamente qualificati come perentori dall’art. 25, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, non possono essere superati senza conseguenze: il loro decorso integra silenzio-inadempimento dell’amministrazione e legittima il ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. L’obbligo di provvedere sussiste anche quando la domanda sia ritenuta infondata o inammissibile, perché l’art. 2 della legge n. 241/1990 impone alla P.A. di concludere comunque il procedimento. Nei progetti PNRR da realizzarsi in Sicilia, il concerto sulla VIA spetta all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, e non al Ministero della Cultura, in forza delle competenze esclusive riconosciute dallo Statuto regionale. Sull’atto di concerto opera l’art. 17-bis della legge n. 241/1990, richiamato in Sicilia dall’art. 30 della L.R. n. 7/2019: il silenzio dell’amministrazione interpellata oltre il termine vale come silenzio-assenso. Il superamento dei termini fa sorgere il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ex art. 25, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 152/2006.
Il Fatto
La società ricorrente presenta istanza al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’avvio del procedimento di VIA relativo a un impianto di agro-fotovoltaico di potenza nominale di picco pari a 45,4 MWp, con sistema di accumulo, da realizzarsi nel comune di Catania. Il progetto ricade tra quelli dell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e tra le opere funzionali agli obiettivi del PNIEC: l’istruttoria tecnica spetta dunque alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
Il Ministero comunica la procedibilità dell’istanza e pubblica la documentazione, con avvio del decorso dei termini. La società produce integrazioni volontarie e segue un secondo avviso al pubblico. Decorsi i termini, la Commissione non predispone lo schema di provvedimento e il Ministero non adotta la VIA. La società agisce così per l’accertamento del silenzio-inadempimento, per la condanna a provvedere con nomina di commissario ad acta e per il rimborso del 50% degli oneri istruttori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare la nozione di silenzio rilevante ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.: non qualsiasi inerzia, ma la mancata conclusione nel termine dovuto di un procedimento già avviato su istanza del privato. Richiama il consolidato orientamento secondo cui l’obbligo di provvedere discende non solo dalla legge, ma anche dai principi generali e dall’art. 2 della legge n. 241/1990, tutte le volte in cui ragioni di giustizia ed equità impongano una determinazione. L’amministrazione deve rispondere anche a fronte di domanda che ritenga irricevibile o infondata, perché il privato possa difendersi in giudizio.
Nel merito vengono in rilievo i termini degli artt. 8, comma 2-bis, 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006. L’art. 25, comma 7 qualifica espressamente tutti i termini del procedimento di VIA come perentori. Il Collegio sottolinea il favor per le fonti energetiche rinnovabili, confermato dal Regolamento (UE) 2022/2577, che riconosce a tali interventi il carattere di interesse pubblico prevalente.
La ricostruzione temporale della ricorrente è corretta: la Commissione avrebbe dovuto adottare lo schema entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, e nei successivi trenta giorni sarebbe stato adottato il provvedimento di VIA. Nessuna delle due attività risulta svolta.
Il passaggio centrale riguarda il concerto. Il Collegio richiama l’art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, l’art. 1 del d.P.R. n. 637/1975 e gli artt. 3 e 11 della L.R. n. 80/1977, che attribuiscono all’amministrazione regionale le competenze in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali. Sulla scorta di C.G.A.R.S. n. 678/2024, che richiama la n. 648/2022, esclude che la disciplina PNRR deroghi alle competenze costituzionali delle Regioni a Statuto Speciale. Il concerto spetta pertanto all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, per mezzo della Soprintendenza.
Il Tribunale ordina alla Commissione di predisporre lo schema entro trenta giorni e al Direttore generale del Ministero di adottare la VIA, previa acquisizione del concerto regionale. Sul punto richiama l’art. 17-bis della legge n. 241/1990: il silenzio dell’amministrazione preposta a interessi sensibili vale come silenzio-assenso. Nomina quindi commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, con riserva di liquidazione del compenso. Accoglie infine la domanda di rimborso del 50% degli oneri istruttori, avendo la società documentato il versamento, e liquida le spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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