Requisito di idoneità professionale per il servizio di pulizia anche se accessorio (TAR Sardegna n. 112 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane, ai sensi della L. n. 82/1994 e del D.M. n. 274/1997, costituisce requisito di idoneità professionale inderogabile per lo svolgimento dell’attività di pulizia, a prescindere dalla circostanza che tale prestazione sia principale o accessoria nell’ambito dell’appalto. La clausola della lex specialis che richiede tale iscrizione non introduce un requisito arbitrario, ma costituisce parametrica applicazione dell’art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023. Il soccorso procedimentale ex art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 non può supplire alla carenza di un requisito formale abilitativo, né la formazione “in house” del personale interno può compensare la mancanza dell’iscrizione camerale richiesta al momento della partecipazione alla gara.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore economico specializzato nella gestione di servizi di accoglienza, partecipava alla gara indetta dalla Prefettura per l’affidamento della gestione di un Centro collettivo di accoglienza e di un Centro per richiedenti asilo presso il Compendio demaniale di Monastir. Il Disciplinare di gara, al punto 6.1, lett. b), prevedeva, a pena di esclusione, l’iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo provinciale delle Imprese Artigiane per l’attività di pulizia, con appartenenza almeno alla fascia “b”.
Nell’offerta tecnica la società dichiarava che le attività di pulizia sarebbero state svolte da personale interno alla struttura. Attivato il soccorso procedimentale, la ricorrente chiariva che il personale interno non rientrava nella categoria delle imprese di servizi di pulizia e che sarebbe stato appositamente formato. La Stazione Appaltante disponeva comunque l’esclusione per carenza del requisito di idoneità professionale, non risultando dalla visura camerale l’iscrizione prevista dalla normativa di settore. Avverso l’esclusione la società proponeva ricorso con due motivi di gravame.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con cui la società sosteneva che il servizio di pulizia, essendo accessorio rispetto alla gestione dei Centri di accoglienza, non richiederebbe la qualificazione di impresa di pulizia. L’art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, rubricato “Requisiti di ordine speciale”, prevede alla lettera a) l’idoneità professionale, e il comma 3 stabilisce che le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per un’attività pertinente, ancorché non coincidente con l’oggetto dell’appalto.
Il Collegio ha rilevato che lo svolgimento dell’attività di pulizia è riservato, per espressa previsione normativa, alle imprese in possesso della relativa qualificazione professionale, a prescindere dalla circostanza che tale prestazione sia principale o secondaria. Ne consegue che la disposizione della lex specialis non introduce un requisito ulteriore o arbitrario, ma costituisce parametrica manifestazione della volontà della stazione appaltante di selezionare operatori economici formalmente abilitati. La giurisprudenza citata ha ribadito che l’iscrizione camerale attesta l’astratta idoneità professionale dell’operatore economico, con funzione di pubblicità della qualificazione soggettiva.
Il Tribunale ha escluso che il requisito possa essere soddisfatto mediante l’impiego di personale interno non formalmente qualificato o tramite formazione “in house”. La disciplina di settore richiede che l’impresa sia già in possesso della qualificazione al momento della partecipazione alla gara, risultando irrilevante che la prestazione di pulizia sia accessoria rispetto al servizio principale. L’esclusione appare, pertanto, conseguenza necessitata dell’incontestata mancanza dell’iscrizione nei registri richiesti e della mancata esternalizzazione del servizio tramite RTI o subappalto.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha ritenuto legittimo l’utilizzo del soccorso procedimentale ex art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzato a chiarire la reale volontà dell’offerente. La richiesta della Stazione Appaltante rientrava pienamente nei poteri di chiarimento consentiti, essendo funzionale alla corretta interpretazione dell’offerta. La risposta della ricorrente ha chiaramente evidenziato l’assenza del requisito richiesto e l’intento di supplire mediante un modello organizzativo interno, inidoneo a compensare la mancanza del requisito formale abilitativo. La successiva esclusione rappresenta il naturale e coerente esito della fase endoprocedimentale, senza alcuno sviamento della funzione dell’istituto.
Il ricorso è stato, pertanto, respinto siccome infondato, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione dei connotati peculiari della vicenda.
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Nota della Redazione
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