Astreinte negata per la carta docente: ritardo giustificato da contenzioso seriale (TAR Sardegna n. 1156 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va irrogata quando il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato sia riconducibile a ragioni oggettive e organizzative, e in particolare all’eccezionale mole di contenzioso seriale relativo al medesimo beneficio. Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, valuta la specialità del debitore pubblico e il limite autonomo delle altre ragioni ostative, ulteriore rispetto alla manifesta iniquità. La nomina del commissario ad acta costituisce misura sufficiente a fronteggiare l’inerzia, rendendo superflua l’astreinte. Il beneficio della carta elettronica del docente, per il modesto ammontare e la finalità di sostegno alla formazione, non integra mezzo di sostentamento del lavoratore.

Il Fatto

Il ricorrente agisce ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in suo favore la somma di euro 3.500,00 mediante accredito sulla carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

La decisione, notificata all’amministrazione il 26 febbraio 2024, è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria il 30 settembre 2025. Non ha fatto seguito alcun adempimento e il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è decorso inutilmente. Il ricorrente chiede pertanto la condanna all’esecuzione, l’irrogazione dell’astreinte, la nomina di un commissario per il caso di persistente inottemperanza e la refusione delle spese. Il Ministero si costituisce con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il titolo esecutivo è divenuto definitivo, è stato regolarmente notificato e il termine di 120 giorni è trascorso senza che l’amministrazione abbia dato corso all’obbligo di pagamento. Il ricorso, notificato il 17 ottobre 2025, è quindi fondato.

Il Tribunale ordina al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo il beneficio della carta elettronica. Per l’ipotesi di perdurante inerzia nomina commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ai dirigenti territoriali e termine di novanta giorni dalla richiesta della parte. In caso di incapienza di fondi, il commissario potrà ricorrere ai capitoli di bilancio dedicati e al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è liquidato, trattandosi di dipendente pubblico interno all’amministrazione debitrice.

La domanda di astreinte è respinta. Il Collegio richiama l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, che, pur ammettendo l’istituto nei confronti del debitore pubblico, ha affermato il limite autonomo delle altre ragioni ostative, distinto dalla manifesta iniquità. Nel caso concreto tali ragioni sussistono.

L’esecuzione delle sentenze sulla carta docente richiede un procedimento complesso, articolato in più fasi e coinvolgente una pluralità di soggetti, tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, e l’attivazione finale è affidata a strutture centralizzate. Il ritardo è ricondotto all’eccezionale mole di contenzioso seriale, circostanza già valorizzata dal Tribunale nei propri recenti arresti (TAR Sardegna nn. 1014, 1015 e 1016 del 20 novembre 2025). Il beneficio, per la modestia dell’ammontare e la finalità di sostegno alla formazione continua, non costituisce mezzo di sostentamento ma incentivo eventuale e facoltativo.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero. Esse sono tuttavia ridotte a euro 400,00, oltre accessori e contributo unificato, in ragione della natura seriale del contenzioso e dell’attività difensiva connotata da elevata ripetitività, essendo state discusse in camera di consiglio sei cause di contenuto identico. Le spese sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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