Ricorso avverso silenzio inammissibile per mancata intimazione del controinteressato (TAR Campania n. 2273 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione, il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, anche alla parte controinteressata. La relativa eccezione è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 117, comma 1, cod. proc. amm. Il ricorrente non può invocare l’errore scusabile quando, usando l’ordinaria diligenza e gli strumenti apprestati dall’ordinamento, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’esistenza del controinteressato, o al momento della proposizione del ricorso o negli sviluppi successivi del giudizio. In tal caso il ricorso è inammissibile per difetto di integrità del contraddittorio.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile a uso commerciale, deduceva che un chiosco su suolo pubblico collocato nelle adiacenze ne oscurava le vetrine, pregiudicando l’attività della società locataria. Dopo una prima istanza di delocalizzazione e una successiva diffida, il ricorrente proponeva ricorso per accertare l’obbligo del Comune di provvedere, chiedendo in via subordinata la nomina di un Commissario ad acta.
Il Comune si costituiva e produceva documentazione dalla quale emergeva l’esistenza di un titolo concessorio intestato a un soggetto diverso, poi subentrato a una società consortile. Il Collegio, con ordinanza istruttoria, disponeva l’acquisizione di informazioni sulla titolarità della concessione, sugli spostamenti del manufatto e sullo stato di esercizio dell’attività.
La Motivazione della Corte
Alla camera di consiglio il Collegio dava avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. della possibile inammissibilità del ricorso per mancata intimazione della parte controinteressata. Il ricorrente chiedeva di essere ammesso a sanare la notifica invocando l’errore scusabile, poiché al momento della proposizione dell’atto l’edicola appariva chiusa e risultava plausibile l’assenza di terzi.
Il Collegio ha respinto tale prospettazione. La relazione depositata in esecuzione dell’ordinanza istruttoria ha confermato che il chiosco è autorizzato con una concessione di suolo pubblico in corso di validità, intestata a un soggetto individuato e poi trasferita a una società consortile per azioni. Il riferimento al titolo concessionario e al suo intestatario era dunque ricostruibile dagli atti.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che il ricorrente aveva proposto un separato ricorso per l’accesso agli atti relativi alla concessione e agli spostamenti del chiosco, definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Con nota comunale del 6 maggio 2025 il Comune aveva trasmesso la concessione con l’indicazione del concessionario. Da quel momento, e già prima, il ricorrente era in grado di conoscere l’esistenza di un titolo in favore di un terzo.
Ne discende che, usando l’ordinaria diligenza e gli strumenti processuali disponibili, il ricorrente era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’esistenza della parte controinteressata, alla quale il ricorso andava notificato. L’errore scusabile non è configurabile, poiché la mancata intimazione non dipende da obiettiva incertezza sulla titolarità del rapporto, ma dalla mancata attivazione degli strumenti informativi.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 117, comma 1, cod. proc. amm., con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità delle persone menzionate ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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