L’ottemperanza per la carta docente non può sindacare i presupposti del giudicato (TAR Lazio n. 13492 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta con sentenza passata in giudicato, ma è tenuta a dare piena esecuzione alle statuizioni di condanna in essa contenute. L’accertamento dell’inadempimento, a fronte della mancata prova dell’avvenuta esecuzione da parte del debitore, comporta la declaratoria dell’obbligo di ottemperare e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma una sentenza che riconosceva il suo diritto a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per cinque anni scolastici, condannando il Ministero ad accreditare l’importo nominale di 2.500,00 euro. Poiché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, notificato ai fini esecutivi e passato in giudicato, il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando che la sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione, con decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione spontanea. Ha inoltre confermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso osservando che il Ministero, costituitosi solo formalmente, non aveva fornito alcun chiarimento o indicazione in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001), l’allegato inadempimento, non smentito dall’Amministrazione, comporta l’accoglimento della pretesa.
Il TAR ha quindi affermato che, dall’interpretazione della sentenza, si ricava il diritto del ricorrente a conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando fin da ora il Commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inerzia, con facoltà di delega e senza compenso.
Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione alla refusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
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Nota della Redazione
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