Ottemperanza di sentenza del giudice ordinario per la Retribuzione Professionale Docente (TAR Sardegna n. 637 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata con formula esecutiva, è fondato quando l’Amministrazione, decorso inutilmente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non abbia provveduto all’esecuzione del titolo. In tal caso, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti necessari. Qualora tale funzione sia affidata a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
In esito a un giudizio promosso per il riconoscimento del diritto alla Retribuzione Professionale Docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il giudice del lavoro aveva condannato l’Amministrazione a corrispondere le relative somme.
La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata con formula esecutiva, ma l’Amministrazione non vi aveva dato esecuzione. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la declaratoria dell’inadempimento, la condanna dell’Amministrazione al pagamento e la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la mancata ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, nonostante la notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La costituzione dell’Amministrazione con memoria di stile, priva di indicazioni utili per una soluzione bonaria, ha confermato la persistenza dell’inadempimento.
Il Collegio ha accolto l’istanza di nomina del commissario ad acta, individuandolo nel Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega e con l’assegnazione di un termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per l’esecuzione del giudicato, previa verifica del perdurante inadempimento.
Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenuto conto della serialità della causa.
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Nota della Redazione
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