Videoriprese e disciplina collettiva: limiti all’uso disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30822 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di controlli a distanza, le informazioni raccolte per il tramite di impianti audiovisivi sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, e dunque anche a fini disciplinari, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della legge n. 300/1970, nel testo sostituito dall’art. 23, comma 1, d. lgs. n. 151/2015. Il principio di generale utilizzabilità non opera però quando le parti collettive abbiano espressamente recepito nel contratto collettivo le prescrizioni limitative contenute nell’autorizzazione amministrativa all’installazione. In tal caso l’inutilizzabilità dei dati raccolti non discende dalla clausola autorizzativa in sé, caducata dal sopravvenire della novella, ma dalla libera esplicazione dell’autonomia collettiva, che configura una clausola di maggior favore per il lavoratore, meritevole di tutela. Ne consegue la illegittimità del licenziamento fondato esclusivamente su tali riprese, per difetto di prova del fatto illecito contestato.

Il Fatto

La società datrice di lavoro, gestore di una casa da gioco, intimava il licenziamento a un dipendente con mansioni di croupier. La contestazione disciplinare gli ascriveva di essersi appropriato, in occasione di due operazioni di cambio di denaro in gettoni da gioco, di due banconote da cento euro ciascuna. L’addebito si fondava sulle riprese effettuate dalle telecamere collocate sul tavolo da gioco presso il quale il lavoratore aveva operato.

Il giudice di primo grado aveva confermato il recesso. La Corte d’Appello di Genova, in sede di reclamo, ha invece dichiarato l’illegittimità del licenziamento, ritenendo le videoriprese non utilizzabili a fini disciplinari. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal testo dell’art. 4 della legge n. 300/1970, nel testo applicabile ratione temporis. Il comma 1 subordina l’impiego degli impianti audiovisivi ad accordo collettivo o ad autorizzazione amministrativa; il comma 2 esclude dall’autorizzazione gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione; il comma 3 sancisce l’utilizzabilità delle informazioni raccolte a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, a condizione che sia data adeguata informazione al lavoratore e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il primo motivo, con cui la società sosteneva che le telecamere sui tavoli da gioco costituissero strumenti di lavoro ai fini del comma 2, è dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata ha accertato che l’impianto era di esclusiva competenza degli addetti alla sala regia e operava al di fuori delle mansioni e della sfera di competenza dei croupier. Le censure si risolvono in un mero dissenso valutativo, non riconducibile ai vizi dell’art. 360 cod. proc. civ.

I motivi secondo, terzo e quarto, esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui, in tema di controlli a distanza, l’autorizzazione amministrativa contenente una clausola limitativa dell’utilizzabilità disciplinare, anteriore alla novella, conserva validità solo se la clausola presenti profili di scindibilità e autonomia, sì da potersi ritenere caducata per contrasto con la legge sopravvenuta (Cass. n. 32683 del 2021).

Tale soluzione non è però automaticamente trasponibile nel caso concreto. Secondo l’accertamento di merito, non specificamente contrastato, l’inutilizzabilità non scaturiva dalla sola autorizzazione amministrativa, ma dal relativo espresso recepimento operato dalle parti in sede di contratto collettivo. L’inutilizzabilità delle informazioni costituisce quindi espressione della libera esplicazione dell’autonomia privata collettiva, configurandosi come clausola di maggior favore per il lavoratore. Il rigetto del secondo motivo assorbe il terzo e determina l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del quarto.

Il quinto motivo è parimenti inammissibile. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a parte diversa da quella onerata, ipotesi non ravvisabile, essendo il gravame interamente a carico della datrice di lavoro. Quanto alla valutazione delle prove, il principio del libero convincimento opera sul piano del merito, insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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