Ricorso in cassazione inammissibile per mancata esposizione dei fatti (Cass. civ. Sez. II n. 30824 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366, n. 3), cod. proc. civ., dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda. Tale esposizione va effettuata in modo sintetico ed è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure. La sua mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, senza che il collegio possa supplire alla lacuna attraverso il solo richiamo al dispositivo della sentenza impugnata.
Il Fatto
Con contratto preliminare del 1978 i promittenti venditori si obbligavano a trasferire al promissario acquirente un appezzamento di terreno con annessa quota di fabbricati rurali. Il prezzo veniva in parte versato a titolo di caparra e in parte con successivi acconti; la stipula del definitivo era rinviata alla cessazione di un vincolo gravante sul fondo. Cessato il vincolo nel 1994, il promissario acquirente invitava i venditori a presentarsi dal notaio.
Nel giugno 1995 lo stesso fondo veniva però venduto dai promittenti a una terza acquirente. Il promissario propose allora domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ.; seguivano istanza di usucapione speciale, azione di rivendica della terza acquirente e domanda risarcitoria, con riunione delle cause. Il Tribunale rigettò le domande e la Corte d’Appello confermò. Il promissario ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina preliminarmente un profilo di ammissibilità, perché rileva la totale assenza di esposizione dei fatti nel ricorso. Il ricorrente si limita a riportare il dispositivo della sentenza impugnata, senza ricostruire la vicenda sostanziale e processuale.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui nel giudizio di legittimità è essenziale il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti prescritto dall’art. 366, n. 3), cod. proc. civ. Tale adempimento deve essere svolto in modo sintetico. La sua funzione è duplice: consentire la comprensione dei motivi e permettere la verifica dell’ammissibilità, della pertinenza e della fondatezza delle censure.
Il collegio si richiama a due arresti conformi: Sez. 6-2, Ordinanza n. 7025 del 12/03/2020 e Sez. 2, Sentenza n. 10072 del 24/04/2018. Da essi deduce che la mancanza dell’esposizione dei fatti determina l’inammissibilità del ricorso.
La conseguenza processuale è la declaratoria di inammissibilità dell’intero ricorso, che assorbe l’esame dei tre motivi. La Corte non procede alla determinazione delle spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva. Rileva inoltre che, essendo il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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