Videoriprese del privato e termini delle memorie nel rito cartolare (Cass. pen. Sez. II n. 34173 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare non partecipato, per difetto di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la disciplina del legittimo impedimento a comparire del difensore e la sua adesione all’astensione delle Camere penali non impone il rinvio dell’udienza, non essendo prevista la comparizione personale. I filmati realizzati mediante videoriprese effettuate da un privato prima dell’inizio del procedimento penale costituiscono prove documentali, acquisibili senza provvedimento di formale sequestro, poiché la tutela della riservatezza non è assoluta e recede rispetto all’esigenza di acquisizione probatoria. Nel rito scritto di appello i documenti sopravvenuti devono essere introdotti con i motivi nuovi, almeno quindici giorni prima della trattazione; la produzione allegata alle conclusioni o a una memoria tardiva resta inutilizzabile, perché sottratta al contraddittorio delle parti. La concessione dell’affidamento in prova in comunità non integra di per sé elemento positivo prevalente sul profilo criminale attestato dai precedenti.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando la decisione di primo grado, aveva confermato la responsabilità dell’imputato per l’indebito utilizzo di una carta bancomat e di una carta Postepay, riconoscendo l’attenuante del danno di particolare tenuità e rideterminando la pena. Avverso quella pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata assistenza all’udienza di appello per adesione del difensore all’astensione delle Camere penali, l’inutilizzabilità del filmato estratto dal sistema di videosorveglianza del taxi, il vizio di motivazione sulla riconducibilità dei due utilizzi al medesimo soggetto e l’omessa valutazione della documentazione sui percorsi di recupero.

La questione centrale riguarda il bilanciamento tra forme del rito cartolare, garanzie difensive e modalità di acquisizione della prova documentale: la Cassazione è chiamata a verificare se la celebrazione del giudizio senza il difensore e l’utilizzo del filmato integrino i vizi denunciati.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo osserva che il procedimento di appello si è svolto in forma cartolare e che quindi non era richiesta la presenza del difensore di fiducia: la sua adesione all’astensione non comportava alcun obbligo di rinvio. Richiamando Sez. VI n. 38270 del 2024 e Sez. III n. 13277 del 2025, i giudici ribadiscono che nel rito cartolare non partecipato non opera la previsione dell’art. 420-ter cod. proc. pen., perché la comparizione personale del difensore non è prevista.

Quanto al secondo motivo, la Corte qualifica i filmati come prove documentali: le videoriprese legittimamente eseguite dal titolare del taxi prima dell’inizio del procedimento penale non richiedono un formale provvedimento di sequestro. Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 26795 del 2006, che includono tali registrazioni nella categoria dei documenti ex art. 234 cod. proc. pen., e la successiva Sez. I n. 27850 del 2020, secondo cui la protezione della riservatezza non è assoluta e subvalente rispetto all’esigenza probatoria del processo penale. Ne deriva la piena utilizzabilità del materiale su cui si fonda l’individuazione dell’imputato.

Il terzo motivo è dichiarato non consentito, perché non proposto con i motivi di appello e implicante una rivalutazione di fatto estranea al sindacato di legittimità; la censura è inoltre giudicata generica, per non aver esposto i dati temporali e di localizzazione posti a sostegno della dedotta illogicità.

Sul quarto motivo la Corte ricorda che l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, potendo incidere solo sulla congruità della motivazione, secondo Sez. I n. 26536 del 2020. La memoria era stata depositata tardivamente, oltre i cinque giorni liberi prima dell’udienza, e il pubblico ministero non aveva potuto replicare. Nel computo dei termini ex art. 127, comma 2, cod. proc. pen. si escludono il dies a quo e il dies ad quem, come affermato da Sez. II n. 15718 del 2023. Le Sezioni Unite Mannino e la Sez. II n. 37051 del 2022 impongono che i documenti nuovi siano introdotti nel contraddittorio, con i motivi nuovi, a pena di inutilizzabilità ex art. 526, comma primo, cod. proc. pen.

Infine, la recente concessione dell’affidamento in prova in comunità non è sintomo automatico di radicale cambiamento di vita, ma tentativo di avviare un percorso di recupero, privo di elementi di tenuta all’epoca della sentenza. Da essa non possono farsi discendere ipso iure elementi positivi prevalenti sul profilo criminale attestato dai precedenti, tali da giustificare le attenuanti generiche. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e l’ammenda di euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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