Appello del P.M. avverso assoluzione del giudice di pace e riqualificazione in (Cass. pen. Sez. II n. 34174 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace l’unico mezzo di impugnazione consentito al pubblico ministero è il ricorso per cassazione, che resta il gravame ordinario anche dopo l’introduzione dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il tribunale investito dell’appello è pertanto funzionalmente incompetente, con conseguente nullità assoluta del provvedimento emesso. La sentenza resa su impugnazione inammissibile va annullata senza rinvio, ma in ossequio al favor impugnationis e all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. la Cassazione qualifica l’atto secondo il suo contenuto sostanziale, in coerenza con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, ed esamina direttamente l’impugnazione così riqualificata.
Il Fatto
Il giudice di pace aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 633 cod. pen., per l’occupazione di un appartamento, con la formula perché il fatto non costituisce reato. Il pubblico ministero propose appello e il Tribunale lo accolse, dichiarando la responsabilità dell’imputato e condannandolo alla pena pecuniaria.
L’imputato ricorse per cassazione, deducendo l’inammissibilità dell’appello, l’insussistenza dell’arbitrarietà dell’invasione, il vizio di motivazione e il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale. La questione centrale attiene alla individuazione del mezzo di impugnazione esperibile e ai poteri del giudice dell’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte afferma che, in forza dell’art. 36 del d.lgs. n. 274/2000, il pubblico ministero può appellare solo le sentenze di condanna del giudice di pace che applichino una pena diversa da quella pecuniaria; per le sentenze di proscioglimento è previsto esclusivamente il ricorso per cassazione. Il principio è ribadito da risalente e costante giurisprudenza di legittimità.
Ne deriva che il Tribunale era funzionalmente incompetente a decidere l’appello. La Corte richiama la nozione di incompetenza funzionale, quale violazione delle regole che incardinano la giurisdizione attraverso l’esercizio di essa da parte di organo radicalmente incapace, e ne fa discendere la nullità assoluta del provvedimento.
La sentenza emessa su impugnazione inammissibile andrebbe annullata senza rinvio. Tuttavia, in applicazione del favor impugnationis e dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la Corte valuta l’atto di appello secondo la volontà sostanziale del requirente, diretta a ottenere la riforma della sentenza.
La Corte non condivide la richiesta del Procuratore generale di annullare con rinvio al Tribunale per la riqualificazione del gravame, perché contraria ai criteri di economia processuale. L’autorità competente è la stessa Corte di legittimità; pertanto, qualificato l’appello come ricorso, essa ne verifica direttamente l’ammissibilità e la fondatezza, senza lesione del contraddittorio, avendo la difesa replicato alle richieste del Procuratore generale.
Esaminato il merito, il ricorso è fondato: la sentenza di assoluzione omette di considerare le diffide di rilascio e l’esito del giudizio civile e non trae le dovute conseguenze, in tema di elemento soggettivo, dalle dichiarazioni del teste, con motivazione intrinsecamente contraddittoria. La Corte annulla quindi senza rinvio la sentenza del Tribunale per incompetenza funzionale e, qualificato l’appello come ricorso, annulla la sentenza del giudice di pace con rinvio allo stesso ufficio in diversa composizione per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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