Sospensione feriale inapplicabile al termine di deposito della sentenza (Cass. pen. Sez. VII n. 34406 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per la redazione e il deposito della sentenza non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali prevista dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969. La sospensione opera esclusivamente per i termini che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento. Ne consegue che il termine per proporre impugnazione decorre dalla scadenza del termine di deposito della motivazione; ove quest’ultimo venga a cadere nel periodo feriale, l’ulteriore termine per impugnare inizia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La riduzione del periodo feriale da quarantacinque a trenta giorni, disposta dall’art. 16 d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014, non ha modificato tale assetto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli, rideterminando la pena in anni cinque e mesi uno di reclusione. La sentenza d’appello, pronunciata il 7 giugno 2024, fissava in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione, con scadenza al 5 settembre 2024.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione il 22 novembre 2024. Il difensore depositava memoria lamentando di non aver ricevuto avviso per l’udienza e chiedendo il rinvio, in via subordinata la rimessione della trattazione ad altra Sezione. La questione centrale attiene alla tempestività dell’impugnazione e all’incidenza della sospensione feriale sui termini di deposito.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che la procedura prevista dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., per il ricorso tardivo, non prevede alcun avviso al difensore; la doglianza sul difetto di avviso non è pertanto fondata.
Quanto alla tempestività, la sentenza d’appello era stata depositata entro il termine di novanta giorni decorrente dal 7 giugno 2024, con scadenza al 5 settembre 2024. Il termine per impugnare di quarantacinque giorni, ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorreva dunque dal 5 settembre 2024 e scadeva il 20 ottobre 2024. Il ricorso è stato presentato soltanto il 22 novembre 2024, quindi tardivamente.
La Corte esclude che il termine per impugnare possa essere accresciuto ai sensi dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., poiché l’imputato era presente all’udienza del 7 giugno 2024.
Il nucleo argomentativo riguarda la sospensione feriale. La Corte ricorda che l’art. 16 d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014, ha ridotto la durata del periodo feriale lasciando immutato il tenore dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969. Sul punto sono intervenute due volte le Sezioni Unite, entrambe nel senso dell’esclusione della sospensione. La Sez. U. n. 7478 del 1996 ha chiarito che il termine per la redazione della sentenza ex art. 544 cod. proc. pen. non è soggetto alla sospensione feriale; la Sez. U. n. 42361 del 2017 ha confermato l’orientamento maggioritario anche dopo la riforma del 2014, precisando che i termini soggetti a sospensione sono soltanto quelli che incombono alle parti.
Da tali premesse deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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