L’affidamento in prova richiede elementi positivi e revisione critica del passato (Cass. pen. Sez. 7 n. 9419 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale non può fondarsi sulla sola assenza di indicazioni negative, ma richiede l’accertamento di elementi positivi che consentano una prognosi favorevole di esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. È inoltre necessario, ai fini della prognosi favorevole, l’inizio di un processo di revisione critica del proprio passato. È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e si limiti a dedurre circostanze fattuali non valutate dal giudice di merito.
Il Fatto
La ricorrente, condannata, aveva presentato al Tribunale di sorveglianza di Roma un’istanza per la concessione della detenzione domiciliare e, in subordine, dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale dichiarava inammissibile la prima istanza e respingeva la seconda, formulando una prognosi negativa basata sulla pericolosità sociale dell’istante e sulla inidoneità della misura a contenerne il rischio di reiterazione dei reati, anche in considerazione del contesto familiare e delle valutazioni dell’UEPE.
Avverso tale ordinanza la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale considerato la risalenza dei reati e l’assenza di procedimenti pendenti, nonché la disponibilità a svolgere attività di volontariato, dando invece rilievo a elementi estranei al giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per genericità e mancanza di specificità, in quanto la ricorrente non si confrontava con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Il Tribunale di sorveglianza aveva infatti negato il beneficio non per un mero difetto di prova, ma per la ritenuta pericolosità sociale, fondata soprattutto sull’assenza di una revisione critica del proprio comportamento e sulla scarsa efficacia dell’attività risocializzante proposta, non compensata dal rientro in un ambiente familiare considerato criminogeno.
La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui la concessione dell’affidamento in prova non è giustificata dalla semplice assenza di indicatori negativi, ma esige la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole e di prevenzione del pericolo di recidiva, citando a sostegno il precedente di Sez. 1 n. 1088 del 1997, Rv. 207214.
La Corte ha inoltre ribadito che, ai fini della concessione della misura, è richiesto quanto meno un inizio del processo di revisione critica del proprio passato, richiamando il precedente di Sez. 1 n. 43863 del 2024, Rv. 287151. Tale requisito non risultava soddisfatto nel caso di specie, avendo la ricorrente mostrato una mancanza di consapevolezza del disvalore dei reati commessi.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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