Vinca: la mera vicinanza non basta a fondare l’impatto cumulativo (Cons. Stato n. 6020 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell’art. 6, par. 3, della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997, la valutazione dell’incidenza costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo quando l’istruttoria sia carente o la motivazione insufficiente. La mera vicinanza a strutture già esistenti non può essere assunta ex se come fonte di pregiudizio: la prescrizione che impedisca la realizzazione di un’opera per impatti cumulativi deve indicare le possibili interferenze, il criterio scientifico del maggiore carico antropico e il modo in cui esso incide sugli habitat e sulle specie tutelate. È inammissibile l’integrazione postuma della motivazione mediante atti processuali o scritti difensivi.
Il Fatto
La società appellante gestisce un parco avventura iscritto nell’elenco regionale dei boschi didattici, collocato all’interno di un sito di importanza comunitaria e zona speciale di conservazione. Ha ottenuto un finanziamento pubblico per un progetto didattico finalizzato ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, comprensivo di percorso naturalistico, area giochi, area pic-nic, punti di informazione, servizi e punto ristoro.
Investita della richiesta di screening, la Regione ha disposto l’attivazione della valutazione di incidenza appropriata. Il procedimento si è concluso con un parere favorevole accompagnato da una prescrizione che vieta la realizzazione delle strutture ricettive, ritenute fonte di impatti cumulativi su aree già antropizzate e di notevole valore ecologico, in quanto site a meno di trecento metri da altre strutture presenti in bosco. Il TAR Puglia ha rigettato il ricorso, ritenendo la vicinanza e la similitudine delle strutture indice evidente di impatto cumulativo. La società propone appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che l’intervento è soggetto a VINCA. Lo stesso provvedimento regionale, del resto, qualifica il progetto come non direttamente connesso alla gestione del sito, ma privo di incidenza significativa: ne deriva la necessità di una valutazione delle incidenze, che ha poi condotto alle prescrizioni contestate.
Quanto al perimetro del sindacato, il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza consolidata (Sez. IV n. 3917 del 2005): la valutazione di incidenza è discrezionalità tecnica, controllabile dal giudice amministrativo quando l’istruttoria sia mancata o inadeguata e la motivazione insufficiente. L’amministrazione dispone di ampia latitudine valutativa, ma resta vincolata a parametri di compiutezza della motivazione.
Su questo terreno l’atto impugnato non regge. Esso si limita a constatare la necessità di evitare impatti cumulativi e la vicinanza ad aree già antropizzate, senza indicare le possibili interferenze né le ragioni delle prescrizioni. La sola vicinanza non è fonte di pregiudizio se non è accompagnata da un criterio scientifico che attesti il maggiore carico antropico e il suo effetto sulla gestione del sito. Occorre spiegare come il nuovo intervento incida sull’habitat, se vi siano componenti naturalistiche lese, e svolgere una valutazione differenziale rispetto al precedente utilizzo dell’area a parcheggio; né è dimostrato l’incremento dell’impatto cumulativo.
Il Collegio aggiunge, senza attribuirvi valore dirimente, un rilievo di coerenza: si tratta di intervento omogeneo a quello esistente.
Quanto alle difese regionali, non è ammissibile una motivazione postuma del provvedimento: le valutazioni avrebbero dovuto trovare collocazione nella motivazione dell’atto, e non in atti processuali o scritti difensivi (Sez. IV n. 1096 del 2023). Non è dirimente neppure il rilievo che le strutture ricettive non sono funzionali alla conservazione di habitat e specie, ma solo a migliorare la fruibilità turistica.
In riforma della sentenza, l’atto impugnato è annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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