Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sul beneficio normativo (TAR Marche n. 770 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato del giudice ordinario non richiede la previa costituzione in mora, essendo sufficiente il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’adempimento, il giudice amministrativo nomina sin d’ora un commissario ad acta, il quale assume le funzioni solo su istanza del creditore. La soccombenza dell’Amministrazione inottemperante comporta la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva riconosciuto al ricorrente il diritto di fruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme maturate per gli anni scolastici di riferimento. La sentenza, regolarmente notificata, aveva formato giudicato. L’Amministrazione, tuttavia, non vi aveva dato esecuzione entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo la declaratoria dell’inottemperanza e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto liquidato in sentenza.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente dichiarato procedibile il ricorso, poiché il requisito temporale di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 era maturato dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dell’iniziativa giudiziaria. Nel merito, ha ritenuto il ricorso fondato, non risultando eseguito il titolo esecutivo formatosi sul giudicato.
La difesa dell’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva sollevato alcuna eccezione idonea a contrastare la spettanza della pretesa azionata. Il collegio ha pertanto accertato l’inottemperanza, dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, con assegnazione del termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, salve le somme eventualmente già corrisposte.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Il commissario è abilitato ad agire solo su istanza del creditore, entro 120 giorni, adottando ogni atto necessario, ivi incluse variazioni di bilancio e stipulazione di mutui.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il collegio – richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025 – ha ritenuto la condanna dell’Amministrazione non condizionata alla previa costituzione in mora, essendo l’inadempimento non controverso al momento della presentazione del ricorso. Le spese sono state liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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