Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e nomina commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3700 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che ha accertato il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107, il TAR ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di centoventi giorni. L’accertamento incontestato dell’an e del quantum del credito esclude ogni ulteriore verifica di merito. L’art. 2, comma 1, d.P.C.M. 28 novembre 2016 fissa il valore nominale del bonus, sicché non è dovuta alcuna maggiorazione a titolo di interessi legali. Per il caso di ulteriore inottemperanza va nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1933/2024 dell’11 aprile 2024. Con quella pronuncia il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per complessivi 2.500,00 euro.
Il ricorso è notificato il 22 maggio 2025 e depositato il giorno successivo. L’Amministrazione si costituisce con comparsa di mero stile e non deduce nulla sull’esecuzione. Il ricorrente chiede anche la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia muove dall’esame dei presupposti formali dell’ottemperanza. Rileva la produzione della copia asseverata della sentenza da eseguire e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la dimostrazione della notifica del titolo esecutivo nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Sul piano sostanziale, il Collegio osserva che il ricorrente dichiara l’inadempimento e che la parte resistente non formula alcuna deduzione né fornisce indicazioni sull’andamento della procedura. L’an e il quantum del credito restano così incontestati.
Da qui l’ordine di ottemperare mediante il rilascio della carta elettronica e l’accredito della somma di 2.500,00 euro, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il Collegio puntualizza che l’art. 2, comma 1, d.P.C.M. 28 novembre 2016 indica l’importo del bonus al valore nominale per ogni anno di servizio: non può quindi darsi luogo alla maggiorazione per interessi legali pure richiesta nelle conclusioni.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza il TAR nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente. Al termine il commissario trasmetterà una relazione, adempimento connesso ai doveri d’istituto che non comporta alcun compenso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in 800,00 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio richiama, sul carattere seriale del contenzioso, Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.