Intervento tardivo nel giudizio costituzionale (Corte cost. ord. n. 82/2026)
Con l’ordinanza n. 82 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento di una persona che non era parte del processo da cui nasce la questione. Il merito non è stato deciso: le questioni sollevate sull’articolo 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 non sono state esaminate.
Il giudizio. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Siracusa ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 12-bis, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, richiamando gli articoli 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il giudice lamenta un difetto di proporzionalità della pena prevista dai commi 1 e 3, il divieto di bilanciamento tra le circostanze posto dal comma 4 e la mancata previsione di un’attenuante per il fatto di lieve entità. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha chiesto di dichiarare le questioni inammissibili e comunque non fondate.
Chi voleva intervenire. Il 4 maggio 2026 ha depositato un atto di intervento una persona estranea a quel processo, che si è dichiarata portatrice di un interesse qualificato perché condannata per il delitto previsto dall’articolo 12-bis, con sentenza del 24 giugno 2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Agrigento, alla pena di diciassette anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione. Nel proprio processo aveva sollevato la stessa eccezione di illegittimità costituzionale, dichiarata manifestamente infondata con ordinanza dell’11 marzo 2025.
La ragione della decisione. Le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale fissano un termine preciso. L’articolo 4 stabilisce che chi non è parte del giudizio di provenienza deve depositare l’atto di intervento entro venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, termine perentorio. In questo caso l’ordinanza di rimessione era stata pubblicata il 4 febbraio 2026, mentre l’intervento è stato depositato il 4 maggio 2026, ben oltre la scadenza. La Corte ha aggiunto che la modifica delle Norme integrative approvata con delibera del 12 marzo 2026 non ha toccato quel termine, rimasto immutato. Per questo non c’erano i presupposti per una rimessione in termini.
Che cosa resta. L’ordinanza chiude soltanto la posizione di chi voleva intervenire: quella persona non partecipa al giudizio davanti alla Corte. Le questioni sollevate dal giudice di Siracusa sull’articolo 12-bis restano da decidere. In pratica, chi è coinvolto in un processo diverso e vuole far sentire la propria voce davanti alla Corte costituzionale deve muoversi entro venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza di rimessione. Superato quel termine, l’atto non viene esaminato.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/82